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O. 13/02/2004ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 FEBBRAIO 2004 (GU n. 45 del 24-2-2004) Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 91, della Legge 27 dicembre 2003, n. 350. (Ordinanza n. 3338). Il Presidente del Consiglio dei Ministri -Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; -Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401; - Visto l'art. 4, comma 91, della Legge 27 dicembre 2003, n. 350, che autorizza il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dalle calamità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, autorizzando a tal fine due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonchè due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che nel mese di novembre 2002 hanno colpito le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria; -Acquisita l'intesa con le regioni interessate; -Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. I limiti di impegno di cui all'art. 4, comma 91, della Legge 27 dicembre 2003, n. 350, sono destinati alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002. 2. Per effetto di quanto stabilito al comma 1, i limiti di impegno da attribuire alle finalità ivi indicate sono ripartiti nei termini di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza. 3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 4. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilità speciali istituite ai sensi della Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai presidenti delle regioni - Commissari delegati. 5. Le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, hanno facoltà di Tdelegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza. Art. 2. 1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza. 2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, l'operazione sarà regolata secondo la normativa concernente l'attività del predetto istituto. In tal caso i mutui sono concessi con determina del direttore generale della Cassa stessa ed il relativo ammortamento può decorrere dal 1 gennaio 2005 e dal 1 gennaio 2006 in relazione a quelli attivabili a valere sui limiti d'impegno decorrenti, rispettivamente, dall'anno 2005 e dall'anno 2006. 3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno. 4. A valere sulle quote di limiti di impegno ripartiti tra le regioni di cui all'allegato 1 della presente ordinanza potranno essere effettuate più operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attività che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalità cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento. 5. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza. 6. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di trenta rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalità di accredito. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2004 Il Presidente: Berlusconi Allegato 1 Regione interessata Limite impegno 2005 5,0 MLN Limite impegno 2006 5,0 MLN Piemonte 1.465.000,00 1.465.000,00 Lombardia 1.395.000,00 1.395.000,00 Veneto 1.558.000,00 1.558.000,00 Emilia-Romagna 1.581.250,00 1.581.250,00 Friuli-Venezia Giulia 1.930.000,00 1.930.000,00 Liguria 1.070.750,00 1.070.750,00 Totale complessivo 5.000.000,00 5.000.000,00
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