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O. 11/09/2003 n. 3309

(GU n. 217 del 18-9-2003)

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Ordinanza n. 3309)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

-Considerato che le frane, le colate detritiche, i gravi smottamenti ed i collassi dei versanti conseguenti agli eventi di cui sopra hanno determinato l'isolamento di interi centri abitati rendendo necessario evacuare molte centinaia di persone dalle proprie abitazioni;

-Considerato, altresì, che i detti eventi calamitosi hanno provocato vittime e dispersi nonchè ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai beni mobili ed immobili dei privati e delle imprese, unitamente ad interruzioni delle comunicazioni telefoniche;

- Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite nonchè la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione anche propedeutiche all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;

-D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone

Art.1

1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 agosto 2003, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, all'accertamento dei danni nonchè all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali.

3. Per la realizzazione delle opere afferenti alle strutture viarie distrutte o danneggiate il commissario delegato, qualora ritenuto necessario e sulla base di specifiche direttive emanate dal commissario delegato medesimo, può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, di uno o più funzionari dell'ANAS S.p.A.

4. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale delle strutture regionali, nonchè della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

5. Gli enti e le società erogatori di servizi pubblici, nonchè quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualità di soggetti attuatori del commissario delegato, sulla base delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, individuate specificamente dal commissario medesimo, la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la prevenzione dei rischi.

Art. 2

1. Il commissario delegato, direttamente o tramite i sindaci dei comuni danneggiati in qualità di soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano

2. Il commissario delegato ed i sindaci dei comuni danneggiati in qualità di soggetti attuatori, sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa anche utilizzando immobili dell'Agenzia del demanio di Udine che risultino disponibili.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. Il commissario delegato è, altresì, autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa, qualora non insistente su aree a rischio, risulti danneggiata a seguito degli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente

articolo.

5. Il contributo di cui al comma 4 può essere erogato altresì: ai proprietari di immobili concessi in locazione, ovvero ai conduttori degli immobili medesimi, previa autorizzazione da parte dei proprietari; ai proprietari di locali destinati ad uso commerciale, la cui riparazione è strumentale al recupero dell'agibilità complessiva o parziale dell'edificio di cui sono parte.

Art. 3

1. Il commissario delegato, direttamente o tramite i sindaci dei comuni danneggiati, in qualità di soggetti attuatori, è, altresì, autorizzato ad erogare

a) un contributo, fino ad un massimo di Euro 250.000,00, a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e parametrato sulla base dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2002, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2003, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2002. Per attività avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata

b) un contributo, fino ad un massimo di Euro 250.000,00, a favore dei soggetti di cui alla lettera a), i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attività a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2002 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2003. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione. Per attività avviate nel corso dell'anno 2003, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 5

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, il commissario delegato, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, fino a trenta unità di personale con contratto a tempo determinato, da destinare anche alle amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

2. Il personale assunto dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a tempo determinato o di cui la regione stessa si avvale mediante il ricorso al lavoro temporaneo, per la gestione degli interventi di protezione civile conseguenti alle alluvioni dell'autunno 2000, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3110/2001, nonchè alle alluvioni dell'autunno 2002, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258/2002, può essere assunto dal commissario delegato, alla scadenza dei rispettivi contratti, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza di cui in premessa, per il tramite della direzione regionale della protezione civile, in applicazione delle procedure d'urgenza previste dall'art. 9, comma 2, della Legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, da assegnare anche alla regione ed alle amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

3. Per le maggiori esigenze connesse alla situazione emergenziale di cui in premessa il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per la durata dello stato di emergenza, di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con oneri a carico di quest'ultimo, appositamente individuato dal capo del Dipartimento medesimo.

4. Il personale del Corpo dei vigili del fuoco, in relazione alla situazione emergenziale in atto, è autorizzato, fino al 31 ottobre 2003, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di cinquanta ore mensili procapite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7.

5. I soggetti residenti alla data del 29 agosto 2003 nei territori dei comuni individuati dal commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, che prestano il servizio sostitutivo civile ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati, a seguito di richiesta da parte degli interessati, presso la regione ed i comuni di cui sopra, per l'assolvimento delle attività connesse al superamento della fase emergenziale.

 

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