Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O. 08/11/2002 n. 3250

(GU n. 268 del 15-11-2002)

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonchè procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni

(Ordinanza n. 3250).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;

- Considerato che l'evento sismico ha reso inagibili o parzialmente inagibili edifici pubblici e privati, nonchè edifici di interesse storico ed artistico;

-Visto il rapporto preliminare sui danni agli edifici pubblici e privati, redatto dalla regione Siciliana a seguito della campagna di sopralluoghi coordinati dal Centro operativo misto insediatosi presso l'Ufficio territoriale di governo di Palermo;

-Vista la nota com. 136/63 pervenuta al Dipartimento della protezione civile il 24 settembre 2002 del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali, di cui al Decreto interministeriale 133 del 23 gennaio 2001, concernente la stima sintetica provvisoria dei danni relativi ai beni di interesse storico-artistico;

-Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti ed indifferibili;

- Vista la Legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";

-Visto l'art. 2, comma 2, del Decreto-Legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 luglio 1997, n. 228, che prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione Siciliana, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1 ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001 e n. 3140 del 7 giugno 2001;

- Vista la nota n. 539 del 26 febbraio 2002, con la quale la regione Siciliana ha chiesto l'adozione di norme di acceleramento e snellimento delle procedure per taluni obiettivi previsti dalla citata Legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

-Sentito il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

-Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-Sentito il prefetto di Palermo;

-Sentiti la provincia ed il comune di Palermo;

-D'intesa con la regione Siciliana;

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai comuni della provincia di Palermo nei quali, in relazione agli eventi sismici del 6 settembre 2002, è stata registrata un'intensità macrosismica (MCS) uguale o superiore al quinto grado.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Siciliana è nominato commissario delegato per le attività connesse alla messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche di pertinenza, del patrimonio edilizio pubblico regionale, degli edifici di interesse storico-artistico regionali, degli edifici di culto, nonchè del patrimonio edilizio pubblico e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa il presidente della regione Siciliana - commissario delegato si avvale dei propri uffici e delle proprie strutture, nonchè di quelli degli Enti locali e potrà, altresì, avvalersi della consulenza del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali da rischi naturali di cui al Decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001.

2. Il prefetto di Palermo è nominato commissario delegato per le attività connesse alla messa in sicurezza degli edifici di proprietà dello Stato di competenza del Fondo edifici di culto gestito dal Ministero dell'interno e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa, il prefetto di Palermo - commissario delegato, potrà avvalersi delle strutture tecniche del Provveditorato alle opere pubbliche della regione Siciliana e della Soprintendenza regionale, della consulenza del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali da rischi naturali di cui al Decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001, nonchè di 5 unità di personale in servizio presso l'Ufficio territoriale del governo di Palermo. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

3. Il sindaco di Palermo è nominato commissario delegato per le attività connesse alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico comunale e privato del comune di Palermo e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa il sindaco di Palermo - Commissario delegato si avvale dei propri uffici e delle proprie strutture.

4. Il presidente della provincia di Palermo è nominato commissario delegato per le attività connesse alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio di proprietà provinciale e privato nella provincia di Palermo e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa il presidente della provincia di Palermo - commissario delegato si avvale dei propri uffici e delle proprie strutture, nonchè di quelli degli enti locali.

5. I commissari delegati, negli ambiti di rispettiva competenza, provvedono ad adottare, anche a fronte della riscontrata persistenza dei fenomeni sismici, tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, ad eliminare situazioni di pericolo esistenti ed a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.

6. Il presidente della provincia di Palermo - commissario delegato, è autorizzato ad avvalersi di unità di personale altamente specializzato da utilizzarsi per il supporto nell'attività di aiuto alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 6 settembre 2002. I relativi oneri pari a 50.000 mila euro sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6 della presente ordinanza.

7. Presso la presidenza della regione Siciliana è istituito un comitato presieduto dal presidente della regione Siciliana - commissario delegato e composto dal prefetto di Palermo - commissario delegato, dal presidente della provincia di Palermo - commissario delegato e dal sindaco di Palermo - commissario delegato, con funzioni di coordinamento delle iniziative commissariali e di indirizzo in relazione alla individuazione dei criteri di gestione degli interventi demandati agli stessi commissari delegati, e con il compito di provvedere al riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6 della presente ordinanza.

8. Il prefetto di Palermo - commissario delegato è autorizzato, avvalendosi delle medesime deroghe menzionate nell'art. 11 dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, nell'art. 7 dell'ordinanza n. 3224 del 28 giugno 2002 e nell'art. 5 dell'ordinanza n. 3199 del 24 aprile 2002, nonchè di quelle di cui all'art. 7 della presente ordinanza, a realizzare tutti gli interventi di variante e messa in sicurezza del tratto di condotta del nuovo acquedotto di Scillato, interessato dal fenomeno franoso connesso all'evento sismico

9. Presso la regione Siciliana è istituita una struttura temporanea di missione con il compito di supportare il comitato di coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, nonchè per assolvere alle specifiche competenze di protezione civile del Dipartimento della protezione civile. La predetta struttura, coordinata da un dirigente di prima fascia, è composta da personale appartenente alla pubblica amministrazione che viene posto a disposizione della struttura medesima secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, per il personale dirigente, di una retribuzione aggiuntiva pari al 20% della retribuzione di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Entro centoventi giorni dall'adozione della presente ordinanza, i commissari delegati predispongono appositi piani, recanti l'individuazione degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza degli edifici danneggiati in modo grave e significativo dalla crisi sismica del 6 settembre 2002. Nei piani dovranno essere specificati gli enti attuatori, i proprietari degli immobili, la localizzazione dei medesimi, l'esito dei sopralluoghi, da effettuarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'importo stimato di progetto, il contributo concedibile ed il tempo necessario per l'esecuzione dell'opera.

2. I piani predisposti dai commissari delegati sono sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, e sono resi esecutivi successivamente a tale presa d'atto.

3. I commissari delegati individuano nei rispettivi piani gli interventi urgenti ed indifferibili, che dovranno essere realizzati entro il termine di novanta giorni dalla data di presa d'atto di cui ai commi 2 e 5.

4. Agli interventi ricompresi nel piano di cui ai commi 1 e 5 si applicano le procedure di cui al Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61. Ai fini di cui al presente comma può essere utilizzata la procedura della Conferenza di servizi, i cui termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla metà.

5. In conseguenza di ulteriori accertamenti effettuati dai soggetti preposti, i piani possono essere rimodulati per una sola volta. Tali rimodulazioni sono soggette alla preventiva presa d'atto di cui al comma 2, e potranno essere presentate entro sei mesi dalla prima presa d'atto.

Art. 4.

1. I commissari delegati, negli ambiti di rispettiva competenza, provvedono al rimborso agli enti locali degli oneri sostenuti per gli interventi disposti in emergenza al fine di assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la rimozione delle situazioni di pericolo.

2. Il sindaco di Palermo - commissario delegato provvede ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata distrutta totalmente o in parte, così come risultante dagli accertamenti tecnici coordinati dal Centro operativo misto presso l'Ufficio territoriale di governo di Palermo e dalle ordinanze sindacali emesse a seguito della crisi sismica del 6 settembre 2002, per la durata massima di dodici mesi, decorrenti dalla data di sgombero dall'immobile, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 200,00.

 

Pagina 1/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional