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O. 02/10/2003 n. 3315ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 OTTOBRE 2003 (GU n. 236 del 10-10-2003) Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3315). Il Presidente del Consiglio dei Ministri -Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Visto l'art. 107 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; - Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401; - Visto l'art. 2, comma 7, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale; -Visto l'art. 1, comma 6, del Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, è prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale; - Ravvisata la necessità ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mediante la copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme ed allarme ai fini di protezione civile; - Considerato che occorre organizzare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale le iniziative in materia di rischio idrogeologico; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 ottobre 2003, lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha determinato una O.P.C.M. 02-10-2003 N. 3315 – Disposizioni urgenti di protezione civile. situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con contestuale nomina del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2003, con il quale è stato prorogato, fino all'8 maggio 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2003, con il quale è stato prorogato fino al 15 maggio 2004 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel periodo maggio-agosto 2002; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza derivante da calamità naturali conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di O.P.C.M. 02-10-2003 N. 3315 – Disposizioni urgenti di protezione civile. emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio- idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socioeconomica ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno »; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3301 dell'11 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003, recante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno »; -Vista la nota del 29 luglio 2003 del Commissario delegato - Generale Jucci con la quale si chiede di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare il contesto emergenziale inerente all'emergenza socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno; - Vista la nota del 25 luglio 2003 del Presidente della giunta della regione Campania, con la quale si esprime l'intesa sulle proposte di modifica del- l'ordinanza sopra citata formulata dal Commissario delegato - Generale Jucci; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 14 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile »; |
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