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Nota 03/01/1981 n. 3

Regolamento per l'applicazione degli artt. 16 e 17 Legge 3 gennaio 1981 n. 6

Titolo I

Contribuzione degli iscritti alla cassa

Art. 1. Minimi contributivi

1. I contributi minimi soggettivi ed integrativi di cui agli artt. 9, secondo comma, e 10, terzo comma, Legge 3-1-1981 n. 6, come modificati dalla Legge 11-10-1990 n. 290, sono riscossi a mezzo di ruoli principali emessi nell'anno di riferimento, in due rate con scadenza il 10 settembre e il 10 novembre.

Art. 2. Conguagli contributivi

1. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono corrisposte a mezzo di conto corrente postale, per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 16, primo comma, Legge 3-1-1981, n. 6 come modificato dalla Legge 11-10-1990 n. 290, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

2. A tal fine la Cassa invia periodicamente i bollettini di conto corrente postale personalizzati e distinti per ciascun tipo di contribuzione.

3. La mancata ricezione dei bollettini non esime dall'obbligo di provvedere ai versamenti nei termini previsti dal presente articolo.

4. Bollettini non precompilati sono a tal fine resi disponibili presso la Cassa e presso le sedi degli Ordini Professionali e degli Organismi rappresentativi di categoria.

Art. 3. Contributi dovuti in sede di iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione o reiscrizione, potendo riguardare scadenze contributive già intervenute, comporterà un primo pagamento da eseguirsi secondo particolari modalità e termini che verranno di volta in volta comunicati dalla Cassa. Titolo II Contribuzione dei non iscritti alla Cassa

Art. 4. Contributi integrativi

1. Gli ingegneri ed architetti iscritti agli Albi professionali e non alla Cassa corrispondono il contributo integrativo di cui all'art. 10 Legge 3-1-1981 n. 6 come modificato dalla Legge 11-10-1990 n. 290, in un'unica soluzione a mezzo di conto corrente postale entro trenta giorni dalla scadenza della dichiarazione annuale ai fini IVA.

2. A tal fine la Cassa invia periodicamente i bollettini di conto corrente postale personalizzati.

3. La mancata ricezione dei bollettini non esime dall'obbligo di provvedere ai versamenti nei termini previsti dal presente articolo.

4. Bollettini non precompilati sono a tal fine resi disponibili presso la Cassa e presso le sedi degli Ordini Professionli e degli Organismi rappresentativi di categoria. Titolo III Comunicazioni annuali obbligatorie

Art. 5. Comunicazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa predispone annualmente il modulo col quale gli Ingegneri ed Architetti iscritti nei rispettivi albi devono effettuare la comunicazione di cui all'art. 16 Legge 6/1981, come modificato dalla Legge 290/1990.

2. Devono formare oggetto della comunicazione:

- l'ammontare del reddito professionale netto denunciato ai fini IRPEF per l'anno precedente;

- il volume di affari denunciato ai fini IVA per l'anno precedente, detratto l'importo relativo a prestazioni tra professionisti; quest'ultimo importo dovrà pure essere indicato nel modulo di comunicazione.

3. Devono inoltre essere comunicati i relativi accertamenti divenuti definitivi nel corso del medesimo anno, qualora gli stessi comportino variazione degli imponibili dichiarati.

4. Gli iscritti alla Cassa sono tenuti all'invio della comunicazione anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

5. I professionisti iscritti all'Albo professionale e non alla Cassa sono esone- rati dall'invio della comunicazione, qualora nell'anno in esame non siano stati tenuti a presentare dichiarazione fiscale relativamente ad attività professionale. In caso di dimissioni dall'Ordine l'obbligo di comunicazione permane per tutti gli anni fino a quello della cancellazione dall'Albo compreso.

6. Il modulo precompilato con i dati individuali viene inviato agli interessati almeno trenta giorni prima della data prescritta per la presentazione della comunicazione.

7. La mancata ricezione del modulo non esime comunque dall'obbligo della comunicazione.

8. Esemplari non precompilati sono resi disponibili presso la Cassa e presso le sedi degli Ordini Professionali e degli Organismi rappresentativi di categoria.

9. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto deve essere inviato alla Cassa a mezzo lettera raccomandata senza avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano presso gli uffici della Cassa, entro i trenta giorni successivi alla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

10. In caso di decesso, gli eredi sono tenuti a tale adempimento entro trenta giorni dal termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi.

11. Gli Ingegneri e Architetti il cui diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi e che si avvalgono della facoltà loro concessa dall'art. 16, nono comma, della Legge 3-1-1981 n. 6, sono tenuti ad integrare la comunicazione resa in via presuntiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente regolamento.

Art. 6. Controlli incrociati

1. La Cassa si rivolgerà agli uffici tributari per acquisire eventuali ulteriori informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi. Titolo IV Sanzioni amministrative, interessi di mora ed interessi corrispettivi

Art. 7. Iscrizione d'ufficio

1. In caso di iscrizione d'ufficio con provvedimento della Giunta Esecutiva, è dovuta, ai sensi dell'art. 21 Legge 6/1981, una penale pari ad una volta e mezzo il contributo non corrisposto alla data del provvedimento per ogni anno di ritardo.

2. La sanzione è calcolata per ciascun contributo evaso dal 1º gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il contributo si riferisce sino al 31 dicembre precedente il provvedimento di notifica di iscrizione.

Art. 8. Omessa, ritardata o infedele comunicazione

1. Qualora la comunicazione di cui all'art. 16 Legge 6/1981, come modificato dalla Legge 290/1990, sia omessa, infedele o effettuata oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine, è applicata una sanzione pari ai contributi non corrisposti.

2. La sanzione è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica ed i relativi pagamenti vengano effettuati entro novanta giorni dalla scadenza.

3. Sui contributi non corrisposti e sulle somme dovute a titolo di sanzione sono altresì applicati gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le Imposte Dirette, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno in cui doveva essere eseguita la comunicazione.

4. La sanzione e gli interessi di cui al presente articolo non si applicano in caso di iscrizione d'ufficio.

Art. 9. Pagamenti ritardati delle eccedenze contributive

1. La sanzione per ritardato pagamento di cui all'art. 17, Legge 6/1981 può riferirsi alle sole eccedenze contributive dovute dagli iscritti alla Cassa ed è addebitata ove, per le medesime annualità, non siano applicate le sanzioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

2. Tale sanzione è pari al 15% di quanto dovuto per ciascuna scadenza.

3. Sono altresì dovuti gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le Imposte Dirette a decorrere dalle scadenze stabilite per i singoli pagamenti.

Art. 10. Omesso o ritardato pagamento dei contributi minimi ovvero dei contributi integrativi dovuti dai non iscritti alla cassa

1. L'omissione o il ritardo nel versamento dei contributi minimi di cui all'art. 1 non riscossi tramite ruoli o dei contributi integrativi di cui all'art. 4 comporta la applicazione degli interessi corrispettivi al saggio legale vigente a partire dalle scadenze stabilite per i singoli pagamenti ove per le medesime annualità non siano applicabili le sanzioni di cui ai precedenti articoli.

2. Tali interessi vengono riscossi a mezzo ruoli suppletivi unitamente ai contributi omessi.

Art. 11. Notifiche

1. Le sanzioni e gli interessi di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 devono formare oggetto di notifica comprendente le ipotesi omissive sino a quel momento accertate.

2. Tale notifica viene effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante l'indicazione delle omissioni e/o dei ritardi, delle corrispondenti norme disattese e degli importi dovuti.

3. Con la stessa notifica vengono inviati i bollettini di conto corrrente postale da utilizzare per il pagamento diretto, che dovrà essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione.

4. Il provvedimento di notifica prevede altresì l'indicazione della possibilità, entro il medesimo termine indicato, di provare il mancato fondamento della presunzione di inadempienza o di esperire ricorso amministrativo al Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di mancato pagamento diretto degli importi notificati entro il termine di trenta giorni, si provvede alla riscossione a mezzo ruoli suppletivi con ricalcolo degli interessi di mora sino alla data di emissione dei ruoli stessi. Titolo V Infrazione disciplinare

Art. 12. Accertamento degli inadempienti

1. La Cassa accerta annualmente i nominativi dei professionisti incorsi nella omissione, ritardo oltre i 180 giorni e/o infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il medesimo termine, costituenti infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 16 sesto comma della Legge 6/1981, come modificato dalla Legge 290/1990.

2. A tali professionisti viene data comunicazione dell'accertamento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al fine di consentire, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la prova del mancato fondamento della presunzione di inadempienza.

Art. 13. Notifica agli ordini professionali

1. I nominativi di coloro per i quali sia stata già accertata l'infrazione disciplinare ovvero di coloro che, trascorso il termine di cui all'art. 12, non abbiano fornito prova contraria dell'inadempienza sono comunicati dalla Cassa ai rispettivi Ordini Professionali, ai fini dell'avvio delle procedure di competenza. Sono altresì segnalati i casi di recidiva, ai fini della sospensione dell'Albo sino all'adempimento.

 

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