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Legge 31/03/2005 n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005,

n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI

-Senato della Repubblica (atto n. 3276): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti), dal Ministro per i beni e le attività culturali (Urbani), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lunardi), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Siniscalco) il 31 gennaio 2005.

- Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 1° febbraio 2005 con parere delle commissioni 1ª per presupposti costituzionali, 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, e parlamentare per le questioni regionali.

-Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 febbraio 2005.

- Esaminato dalla 7ª commissione l'8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 e 23 febbraio 2005.

-Esaminato in aula il 24 febbraio 2005; 1° marzo 2005 e approvato il 2 marzo 2005.

-Camera dei deputati (atto n. 5697): Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VII (Cultura), in sede referente, l'8 marzo 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

-Esaminato dalle commissioni riunite il 9 e 10 marzo 2005.

- Esaminato in aula il 14 e 16 marzo 2005 ed approvato con modificazioni il 17 marzo 2005.

- Senato della Repubblica (atto n. 3276/B): Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 18 marzo 2005 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

-Esaminato dalla 7ª commissione il 21 marzo 2005.

-Esaminato in aula il 22 marzo 2005 ed approvato il 23 marzo 2005. Avvertenza: Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2005 n. 7 All'articolo 1: il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità"; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato piu' meritevole". Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - (Contributi per le università e gli istituti superiori non statali). -

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del 2004.

Art. 1-ter. - (Programmazione e valutazione delle universita). -

1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi es senziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonchè quelli da sop primere

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interven ti a favore degli studenti

d) i programmi di internazionalizzazione

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determi nato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonchè dell'articolo 3 e dell'articolo 4.

Art. 1-quater. - (Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali).

1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle

arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-quinquies. - (Istituto musicale di Ceglie Messapico). -

1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all'attuale personale.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 141.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-sexies. - (Incarichi di presidenza). -

1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu' conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonchè i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.

Art. 1-septies. - (Organi di ordini professionali). -

1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.

 

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