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Legge 30/05/2003 n. 121

(GU n. 125 del 31-5-2003)

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 marzo 2003,

n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Decreto-Legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, è convertito in Legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente Legge.

2. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori Senato della Repubblica (atto n. 2155): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 1° aprile 2003. Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 1° aprile 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª Giunta per gli affari delle Comunità europee; Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3, 8 aprile 2003. Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 3, 9 aprile 2003. Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il 15 aprile 2003. Camera dei deputati (atto n. 3904): Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XII (Affari sociali) in sede referente, il 28 aprile 2003 con pareri del Comitato per la legislazione; I, V, XIV, Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII, in sede referente, il 6, 7 maggio 2003. Esaminato in aula ed approvato con modificazioni l'8 maggio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2155-B): Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 9 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 14 maggio 2003. Esaminato in aula il 15, 19 maggio 2003 ed approvato il 27 maggio 2003. Avvertenza: Il Decreto-Legge 31 marzo 2003, n. 51, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. LEGGE 30-05-2003 N. 121 – Normativa in materia di qualità delle acque di balneazione. Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge 31 marzo 2003, n. 51 All'articolo 1: al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: «dell'autorità competente » sono sostituite dalle seguenti: «della regione», le parole: «nel mese precedente» sono sostituite dalle seguenti «iniziando dal mese precedente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».

 

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