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Legge 30/03/1999 n. 83
Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e
gli accessi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, č sostituito dal seguente: "1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 č fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998".
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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