Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 30/03/1998 n. 61

4. Le somme derivanti dalla dismissione dei due aeromobili antincendi Canadair CL 2l5 in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per incrementare le azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 15.000 milioni nel 1998, 34.400 milioni nel 1999 e 37.700 milioni nel 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e successive proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23-sexies- Altre misure di protezione civile

1. Le economie realizzate dalle regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzate dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, per interventi conseguenti allo stesso evento o ad altri eventi calamitosi.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita o impegnata e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996 n. 677, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228.

3. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilità 6 "Dipartimento protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sui capitoli di cui al centro di responsabilità 4 "Difesa del suolo" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.

4. Nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi che colpiscono i beni privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento.

Art. 23-septies- Personale dell'Istituto nazionale di geofisica

1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza permanente delle aree a rischio del territorio nazionale e di fornire con immediatezza al Dipartimento della protezione civile i dati tecnici necessari per la gestione delle emergenze, l'organico dell'Istituto nazionale di geofisica è determinato in 220 unità. L'Istituto nazionale di geofisica può, nell'ambito delle disponibilità di organico, assumere personale, attingendo anche a quello attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2,5 miliardi annue per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19982000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Allegato A (previsto dall'articolo 4, comma 2) Soglie di danno e di vulnerabilità stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997.

1. EDIFICI IN MURATURA. Le soglie di danno e di vulnerabilità indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

1.1. Soglie massime di danno:

1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;

3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5% delle murature portanti;

5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.

1.2. Soglia massima di vulnerabilità:

a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro C - calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, è inferiore ai valori limite: C=0.14 per i comuni classificati con S=9; C=0.08 per i comuni attualmente non classificati.

b) La resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di C ot- tenuti moltiplicando il valore riportato al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO. Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO). Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto1. 1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al punto

1.2, comma a).

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVEN- ZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI. La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari. La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura. Tab. 1 - Tensione tangenziale di riferimento per il calcolo della resistenza dei maschi murari ad azioni nel piano medio della parete. Tipologia della muratura Resistenza tangenziale di riferimento: ... in KN/m2 (in t/m2 fra parentesi) Muratura a sacco in pietrame 30 (3) ; Muratura in pietrame non squadrato o sbozzato 50 (5) ; Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo 80 (8) ; Muratura consolidata con iniezioni di miscela cementizia o betoncino armato 110 (11) ; Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di laterizio, purchè pieni o semipieni (formula minore o uguale di 45%) con malta bastarda 120 (12) ; Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purchè pieni o semipieni (formula minore o uguale 45%) con malta cementizia 200 (20); La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di edificio in pendio, quota del piano a monte. Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2. Tab. 2 – Parametri per il calcolo della resistenza convenzionale C dell'edificio alle forze orizzontali Numero dei piani al disopra della quota di verifica N: Area totale coperta At; Area totale elementi resistenti in direzione x Ax; Area totale elementi resistenti in direzione y Ay; Area minima fra Ax e Ay A; Area massima fra Ax e Ay B; Rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/AT ao; Rapporto fra area massima e minima delle murature B/A ©; Resistenza di riferimento (caratteristica) .. Peso specifico delle murature pm Carico permanente per metro quadro di solaio ps. Altezza media di inpiano h: N At Ax Ay A B ao t. pm ps h Nel caso in cui l'edificio oggetto di verifica sia adiacente ad altri e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50% delle aree degli edifici adiacenti comprese fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo. Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'edificio si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell'edificio.

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