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Legge 28/11/1996 n. 608

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996

n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 209

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994 n. 112, 26 aprile 1994 n. 247, 24 giugno 1994 n. 405, 8 agosto 1994 n. 494, 7 ottobre 1994 n. 572, 9 dicembre 1994 n. 674, 8 febbraio 1995 n. 31, 7 aprile 1995 n. 105, 14 giugno 1995 n. 232, 4 agosto 1995 n. 326, 2 ottobre 1995 n. 416, 4 dicembre 1995 n. 515, 1 febbraio 1996 n. 39, 2 aprile 1996 n. 180, 3 giugno 1996 n. 300 e 2 agosto 1996 n. 404.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993 n. 34, 19 aprile 1993 n. 110, 18 giugno 1993 n. 196, 12 agosto 1993 n. 308, 19 ottobre 1993 n. 416, 16 dicembre 1993 n. 523, 14 febbraio 1994 n. 106, 14 aprile 1994 n. 236, e 18 giugno 1994 n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996 n. 40, 2 aprile 1996 n. 181, 3 giugno 1996 n. 301, e 2 agosto 1996 n. 405, e del decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 511.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995 n. 262, 28 agosto 1995 n. 363, 30 ottobre 1995 n. 449, 29 dicembre 1995 n. 554, 26 febbraio 1996 n. 84, 26 aprile 1996 n. 219, e 29 giugno 1996 n. 339.

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, e 26 luglio 1996 n. 396, nonche' dei decreti-legge 25 novembre 1995 n. 500, 19 gennaio 1996 n. 28, e 19 marzo 1996 n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre 1996 n. 499.

Art. 1. - Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, e' incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestivita' degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalita' organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;

e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupa- vori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza;

f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonche' ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma

7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: ''Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991 n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attivita' professionale''.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451: al comma 3; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: ''Tale importo puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.''; il comma 4 e' sostituito dal seguente: ''4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo' essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.''.

4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,. n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, e' incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilita', per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e' ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decretolegge 26 novembre 1993 n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994 n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980 n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1995.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili e' corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non puo' essere to di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo del sussidio, previsto nel periodo di cui alla lettera a).

7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non puo' superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attivita' predette, e' riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1 agosto 1995, il predetto sussidio e' riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma.

 

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