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Legge 27/12/1956 n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

Art. 1 I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3 ) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Art. 2 Qualora le persone indicate nell’articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

Art. 3 Alle persone indicate nell’art. 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l’avviso orale di cui all’art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Art. 4 L’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta con- forme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l’applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l’avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica. La persona alla quale è stato fatto l’avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto. L’avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo. Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l’intervento del pubblico ministero e dell’interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 c.p.p. L’interessato può presentare memorie o farsi assistere da un avvocato o procuratore. Ove l’interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all’invito, può ordinarne l’accompagnamento a mezzo della forza pubblica. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte d’Appello ed all’interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d’Appello, anche per il merito. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d’Appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Avverso il decreto della Corte d’Appello è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e dell’interessato,

Art. 5 Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorità medesima . In ogni caso prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente a)le persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole (o in case di prostituzione) e di non partecipare a pubbliche riunioni . Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province. Qualora sia applicata la misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere, inoltre, prescritto:

1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 6

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell’art. 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione delle validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Art. 7 Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 è comunicato al questore per l’esecuzione. n provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l’applicazione del divieto o dell’obbligo di soggiorno, su richiesta dell’autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Art. 7 bis Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all’obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio . La domanda dell’interessato deve essere proposta al presidente del tribuna- le competente ai sensi dell’art. 4. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall’interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell’art. 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Art. 7 ter La persona che, avendo ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza .

Art. 8 [omissis]

Art. 9 Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l’inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni .

3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può es- sere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 10 Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art. 11 La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato, all’interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il qua- le riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena .

Art. 12 La persona sottoposta all’obbligo del soggiorno che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell’obbligo del soggiorno. L’obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno.

Art. 13 [omissis] Disposizioni contro la mafia

Art. 1

1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 2

1. Nei confronti delle persone di cui all’art. 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, e successive modificazioni.

 

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