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Legge 27/10/2003 n. 290(GU n. 251 del 28-10-2003) Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in Legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente Legge. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un Decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti. 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle LEGGE 27-10-2003 N. 290 – Sicurezza del sistema elettrico nazionale. particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedi menti c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso. 4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del Decreto-Legge 3 luglio 2003, n. 158. 5. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori Senato della Repubblica (atto n. 2474): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle attività produttive (Marzano), l'8 settembre 2003. Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo), e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 13 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee; Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite 10ª e 13ª, in sede referente, il 18, 23, 24 settembre 2003. Esaminato in aula il 25 e 30 settembre 2003 e approvato il 1° ottobre 2003. Camera dei deputati (atto n. 4332): Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 2 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 7, 9, 14, 15 e 16 ottobre 2003. Esaminato in aula il 20, 21 ottobre 2003 ed approvato il 22 ottobre 2003. Avvertenza: Il Decreto-Legge 28 agosto 2003, n. 239, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. LEGGE 27-10-2003 N. 290 – Sicurezza del sistema elettrico nazionale. Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110,"; le parole: "fino al 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2005" e prima delle parole: "centrali termoelettriche" è inserita la seguente: "singole" al comma 2, le parole: "assicurano in ogni caso il rispetto dei" sono sostituite dalle seguenti: "rispettano i" ; al comma 3, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia" Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica) . 1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile. Art. 1-ter. - (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti). 1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione. 2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto. 3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie" b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo Decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore" c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento," d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati". 4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale. 5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie uni- LEGGE 27-10-2003 N. 290 – Sicurezza del sistema elettrico nazionale. camente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonchè le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'articolo 1quinquies, comma 6. Art. 1-quater. - (Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa. 2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto. 4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonchè la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare. |
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