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Legge 27/09/2002 n. 228

(G.U. n. 248 del 22-10-2002) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001. Lavori preparatori

-Senato della Repubblica (atto n. 948): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 7 dicembre 2001.

-Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 gennaio 2001 con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, 8a e 10a.

-Esaminato dalla 3a commissione il 7 e 12 febbraio 2002.

- Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2002 (atto n. 948/A - relatore sen. Pianetta).

-Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2002.

-Camera dei deputati (atto n. 2798).

-Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX e X.

-Esaminato dalla III commissione il 18 giugno e il 3 luglio 2002.

-Esaminato in aula il 24 luglio 2002 e approvato il 18 settembre 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la società Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla società stessa dal bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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