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Legge 27/02/2002 n. 16(GU n. 49 del 27-2-2002) Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA. La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA, è convertito in Legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente Legge. 2. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori -Senato della Repubblica (atto n. 1002): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 29 dicembre 2001. - Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, l'11 gennaio 2002 con pareri della commissione 1a, 2a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 13a e giunta per gli affari delle Comunità europee. - Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 2002. - Esaminato dalla 6a commissione il 15, 22 e 24 gennaio 2002. - Esaminato in aula il 30 gennaio 2002 ed approvato il 31 gennaio 2002. -Camera dei Deputati (atto n. 2278): Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 4 febbraio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XIV e parlamentare per le questioni regionali. - Esaminato dalla VI commissione il 6, 7, 12 e 14 febbraio 2002. - Esaminato in aula il 18 febbraio 2002 ed approvato il 19 febbraio 2002. -Avvertenza: Il Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001. -A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. -Il testo del Decreto-Legge coordinato con la Legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 63. Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452 All'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purchè tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua. 1-quater. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis". All'articolo 2: dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del Decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore""; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e imposta di consumo sul gas metano per usi civili". All'articolo 3: dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nella Legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;"". All'articolo 4: dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo"; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel". All'articolo 5: al comma 1, le parole: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"; al comma 4, le parole: "31 agosto 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2002". Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di pubblicità effettuata con veicoli) 1. All'articolo 10 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente: '4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazionì" b) al comma 3: 1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 13, comma 4-bis, e"; 2) la parola: "introdotto" è sostituita dalla seguente: "introdotti". Art. 5-ter. - (Contabilità speciali). 1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamen- to dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati. 2. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente. Art. 5-quater. - (Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise). 1. All'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione" b) al comma 16: 1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro"; 2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "è assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" è sostituita dalla seguente: "diminuite"; 3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001"". All'articolo 6: al comma 1, le parole: "testo unico approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"; al comma 2, le parole: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". All'articolo 7: al comma 1, dopo le parole: "basi lubrificanti" sono inserite le seguenti: "e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica,"; dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono determinati a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1 b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1 f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera e) g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7 h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a |
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