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Legge 25/11/1962 n. 1684

Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art.1 - Opere disciplinate dalla legge. Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937 n. 2105, convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1938 n. 710, e modificato dalle legge 25 agosto 1940 n. 1393, sono sostituite quelle della presente legge. Tali norme si applicano alle costituzioni di edilizia ordinaria. Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma precedente, come ponti, viadotti torri ed, in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla disciplina della presente legge in quanto non sia diversamente disposto da leggi speciali.

Art. 2 - Norme tecniche generali. Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i Comuni del territorio della Repubblica. Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano altresì, le norme tecniche contenute negli articoli 5 e seguenti. Tali Comuni, in relazione al grado di sismicità ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge. L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un Comune o di una frazione dello stesso, sono disposti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i Comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'art. 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. Qualora le opere indicate nel terzo comma dell'art. 1 della presente legge siano da eseguire in località dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono integrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. In tutti i Comuni, frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

Art. 3 - Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati. Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.

Art. 4 - Norme tecniche di buona costruzione. In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'ar te del costruire. In particolare:

a) è vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;

b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea, opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purchè di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque. Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell'escursione della falda freatica sotterranea. Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture. Per le opere indicate nel terzo comma dell'art. 1 e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche agli effetti della presente legge;

c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;

d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce contenute di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi, nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da asse ad asse. I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sopraccarico accidentale di almeno 200 chilogrammi a metro quadrato;

e) le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;

f) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui e murature portanti abbiano spessore di 40 oppure di 30 centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a centimetri 30 o centimetri 25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

g) in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di centimetri 20. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo, e le legature trasversali, devono essere poste alla distanza di 25-30 centimetri. Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 chilogrammi per metro cubo di conglomerato;

h) i solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui al la lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per l'esecuzione e l'accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica;

i) per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione

l) è vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi vigenti per strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica. É fatto obbligo ai proprietari, allorchè si dovesse provvedere a riparazioni di guasti del tempo oppure alla trasformazione di edifici esistenti, di ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali. Titolo II Norme per le località sismiche di prima e seconda categoria. Capo Nuove costruzioni

Art. 5 - Terreni edificatori. É vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi o comunque soggetti a scoscendere. Il controllo sull'accertamento eseguito dal costruttore delle condizioni e della natura del terreno è effettuato dal competente Ufficio del genio civile. Può essere consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, purchè venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina ritiro, la cui larghezza dovrà essere di volta in volta determinata dal competente Ufficio del genio civile. Quando il terreno è in pendio ed atto alla costruzione, può consentirsi ai fini edilizi, la sistemazione a ripiani.

Art. 6 - Larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento. Le nuove strade, anche se in prolungamento di strade esistenti, devono essere larghe non meno di metri dieci. Tale larghezza minima può essere ridotta a metri 8 nelle località a rilievo montuoso ed accidentato indipendentemente dall'altitudine sui livello del mare. Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada e per tutta la lunghezza della stessa. La larghezza di questa può essere ridotta rispettivamente a metri 8 e a metri 6. La larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, cioè la distanza minima tra i muri frontali di essi, deve essere non inferiore a metri 6 purchè l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura. In caso diverso tali intervalli sono da considerarsi come strade. In nessun caso, negli intervalli d'isolamento, potranno consentirsi costruzioni di qualsiasi tipo, anche a carattere provvisorio, salvo temporanei ingombri.

Art. 7 - Altezza massima degli edifici e numero dei piani. Per la 1ª categoria: L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può superare nelle strade e nei terreni in piano, metri 21. Nelle strade o nei terreni in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 22,50 purchè la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 21. I nuovi edifici saranno costruiti a non più di sei piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l'altezza netta del quale non deve superare però metri 4,00. Per la 2ª categoria: L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può superare, nelle strade o terreni in piano, metri 24,50. Nelle strade o terreni in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 26 purchè la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 24,50. I nuovi edifici saranno costruiti a non più di sette piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l'altezza netta del quale non deve però superare metri 4,00.

Art. 8 - Altezze degli edifici, in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento. Le nuove costruzioni devono avere verso la strada su cui prospettano altezza non maggiore di due volte la larghezza della strada stessa. Nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un'altezza eguale a quella consentita dalla strada più larga. Verso gli intervalli di isolamento (spazi sottratti al pubblico transito) gli edifici possono prospettare con altezze non superiori a tre volte la larghezza dell'intervallo stesso fermi restando i limiti massimi di altezza di cui al precedente

 

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