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Legge 25/06/1949 n. 353Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonché delle concessioni di terre incolte o mal coltivate. Preambolo La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge: Art.1. I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50. Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo 1/a aprile 1947 n. 273, e negli articoli 9 e 11 della legge 4 agosto 1948 n. 1094. Le disposizioni del primo comma si applicano all'affittuario, il quale coltivi il potere con il lavoro proprio e della famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. Art. 2. La competenza per tutte la controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, è attribuita alla sezione specializzata presso i tribunali e le corti di appello, prevista dall'art. 7 della legge 4 agosto 1948 n. 1094, la quale, in caso di controversie relative ai rapporti di affitto, è composta, oltre che del presidente e di due giudici togati, di quattro esperti che saranno nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti. Art. 3. Il disposto della legge 4 agosto 1948 n. 1094, relativo ai contratti, verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria mista all'affitto, è prorogata a tutta l'annata agraria 1949-50. Art. 4. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il locatore o concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto. Art. 5. Alla sezione specializzata del tribunale, di cui all'art. 2 della presente legge, è attribuita la competenza a decidere anche le controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 27 maggio 1947 n. 495, nonché quelle inerenti ai conti colonici o comunque dipendenti da contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, allorchè sia adita tale sezione specializzata per la risoluzione di vertenze relative all'applicazione della legge 4 agosto 1948 n. 1094. Art. 6. Qualora gli esperti chiamati a far parte della sezione specializzata, di cui al- l'art. 2 della presente legge, siano assenti per due udienze consecutive, il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello, a seconda che si tratti di sezioni di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione, nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie. Art. 7. E’ considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1/a gennaio e il 1/a marzo 1950, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale. Art. 8. Le disposizioni di proroga contenute nella presente legge si applicano anche alle concessioni di terre incolte o mal coltivate, eseguite a mezzo di decreto prefettizio a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 279, e del decreto del capo provvisorio dello stato 6 settembre 1946 n. 89, successive integrazioni e modificazioni. Art. 9. La proroga non si applica ai contratti agrari di affitto e colonia parziaria scadenti al termine dell'annata 1948-1949, stipulati dall'opera nazionale combattenti nei comprensori di trasformazione fondiaria ad essi affidati. Il ministro per l'agricoltura e per le foreste determina, con proprio decreto, L. 25/06/1949 n. 353 – Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici... terre incolte o mal coltivate. comprensori nei quali, a norma del comma precedente, i contratti di affitto e colonia parziaria stipulati dall'opera nazionale combattenti si intendono decaduti. Art. 10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1949 Einaudi De Gasperi - Segni Visto, il guardasigilli: Grassi
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