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Legge 25/01/1934 n. 285

Costituzione del Parco Nazionale del Circeo.

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA il senato e la camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Allo scopo di tutelare e migliorare la flora e la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio compreso entro i confini indicati nell'annessa carta topografica, è dichiarato “Parco Nazionale del Circeo” .

Art. 2. La gestione tecnica ed amministrativa del parco nazionale del circeo è affidata all'azienda di stato per le foreste demaniali, con le norme per essa vigenti. Il servizio di sorveglianza è affidato alla milizia forestale.

Art. 3. L'azienda di stato per le foreste demaniali è autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del parco. Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli

articoli 112, 113 e 114 del R.Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267.

Art. 4. Con decreto reale, su proposta del ministro per l'agricoltura e foreste, il perimetro del parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1. Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati ed assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'art. precedente.

Art. 5. Agli effetti di cui all'art. 1, nel territorio del parco sono vietati

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922 n. 778

b) l'esecuzione di tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espres samente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento

c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra

d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra

e) la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dall'azien da di stato per le foreste demaniali con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.

Art. 6. Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dall'azienda di stato per le foreste demaniali all'atto della concessione ed in relazione all'importanza ed alla durata di questa. Per il pagamento di detto diritto saranno seguite le stesse modalità vigenti in materia per l'azienda di stato per le foreste demaniali. Nella concessione dei detti permessi si avrà speciale riguardo ai proprietari dei terreni compresi ed annessi al parco.

Art. 7. Per i divieti delle lettere b), c), d) dell'art. 5, ai proprietari dei terreni verrà corrisposto un adeguato compenso, da determinarsi d'accordo con l'azienda di stato per le foreste demaniali e, in mancanza, da una commissione di arbitri nominati: uno dall'azienda di stato per le foreste demaniali, uno dal proprietario, ed uno dal pretore del luogo. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

Art. 8. Per le violazioni ai divieti stabiliti nell'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a lire tremila, con l'obbligo, contro i trasgressori, di rimettere in pristino, loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.

Art. 9. Per le contravvenzioni indicate nell'art. precedente è ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.

Art. 10. È istituita una commissione denominata “Commissione consultiva del Parco Nazionale del Circeo” la quale formulerà proposte sull'attività di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel parco per meglio raggiungere le finalità della sua costituzione. Sulle proposte formulate dalla commissione consultiva decide il ministro per l'agricoltura e foreste. Sulle materie di carattere tecnico la commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal ministro per l'agricoltura e foreste.

Art. 11. La commissione di cui all'art. precedente sarà nominata con decreto reale e sarà costituita da un professore di zoologia, un professore di botanica, un professore di geologia e da un esperto in materia, tutti designati dal ministro per l'agricoltura e foreste; da un rappresentante designato dal ministro per l'educazione nazionale, dal comandante la legione della milizia nazionale forestale di aquila, dal commissario governativo per l'agro pontino, da un rappresentante dell'ente nazionale per le industrie turistiche, uno del touring club e dall'ufficiale amministratore del parco.

Art. 12. La commissione si riunirà a roma dietro invito che, di volta in volta, sarà emanato dal ministro per l'agricoltura e foreste. Presidente della commissione è il ministro per l'agricoltura e foreste il quale potrà delegare a rappresentarlo il sottosegretario di stato per l'agricoltura e foreste. Il Vice-Presidente verrà eletto in seno alla commissione stessa e durerà in carica due anni. Segretario della commissione è l'ufficiale della milizia nazionale forestale amministratore del parco. I componenti la commissione dureranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite.

Art. 13. Alle spese occorrenti per il parco nazionale del circeo sarà provveduto

a) con una somma, non superiore a lire cinquantamila annue, da compren dersi fra le spese di amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda di stato per le foreste demaniali

b) con gli introiti per permessi di caccia, pesca ed eventuali altre concessioni

c) col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato della vendita degli oggetti confiscati.

Art. 14. Con regio decreto promosso dal ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 VITTORIO EMANUELE Mussolini - Acerbo – Ercole - De Francisci – Jung. Visto, Il Guardasigilli: De Francisci.

 

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