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Legge 24/06/1929 n. 1137

(abrogata dal D.P.R. 21/12/1999 n. 554)

Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art.1. Possono essere concesse in esecuzione a provincie, comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse. La spesa a carico dello stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse. Il pagamento dei contributi dello stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione può essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura. Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvederà con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potrà superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.

Art. 2. Nelle concessioni a consorzi ed altri enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, può essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione. Legge 24/06/1929 n. 1137 - Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche. In tali casi può disporsi che rappresentanti dei ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengono nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere. Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali.

Art. 3. Le norme dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili a tutte le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato. Rimangono invariate le altre disposizioni di legge vigenti per la concessione delle varie categorie di opere. Nulla è innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

Art. 4. Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello stato è vietato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da nominarsi o per società da costituirsi, ed è soltanto consentito di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio od una società civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o della emissione del decreto di concessione.

Art. 5. Le concessioni sono accordate udito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici. Resta salva la competenza assegnata ai consessi consultivi degli uffici decentrati dipendenti dal ministero dei lavori pubblici.

Art. 6. È abrogato il R.D.L. 06/08/1926 n. 1657. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a R

oma, addì 24/06/1929. Vittorio Emanuele. Mussolini - Mosconi. Visto, il guardasigilli: Rocco.

 

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