Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/05/1926 n. 898

Conversione in legge del R.D. 16/05/1926 n. 1126 concernente regolamento per l'applicazione del R.D. 30/12/1923 n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(estratto)

TITOLO I Dei vincoli

CAPO I

Art. 7.

1. In tutti i casi nei quali, in seguito a domanda o ricorso, occorra procedere ad accertamenti, il presidente del comitato stabilirà approssimativamente l'ammontare delle spese per il sopralluogo ed inviterà l'interessato, sia privato che corpo morale, a farne deposito nella tesoreria provinciale; salvo che le spese stesse non siano per legge poste a carico dello Stato.

2. Compiuta la verifica, il presidente del comitato liquida definitivamente le competenze.

3. Qualora la somma depositata risulta insufficiente, il presidente stesso curerà di ottenere dall'interessato il pagamento della differenza; se invece risulti esuberante, disporrà per la restituzione della eccedenza.

CAPO V Procedura per la determinazione dell'indennizzo

Art. 32.

1. Avuta comunicazione dal comitato forestale dell'imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, od informato delle disposizioni prese dalle amministrazioni interessate, circa l'imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo citato, l'ispettorato forestale inviterà presso la propria sede i proprietari o possessori dei boschi e i rappresentanti degli Enti o delle amministrazioni ed i privati che promossero l'imposizione del vincolo per un accordo sull'ammontare dell'indennizzo.

2. Qualora questo od altri tentativi di accordo non avessero effetto, inviterà i proprietari e possessori suddetti e gli Enti o le amministrazioni od i privati di cui sopra a designare i propri arbitri nel termine che crederà di stabilire, ma in ogni caso non oltre il 30° giorno dall'invito.

3. Quando in uno stesso comune si sottopongano contemporaneamente a vincolo molte piccole proprietà costituenti uno o più corpi boschivi, ovvero un bosco sia oggetto di comunione a qualsiasi titolo, i proprietari o comproprietari sono convocati con l'invito di cui sopra anche per procedere al- la nomina di unico arbitro, dovendosi fare un solo giudizio per tutti i boschi posti nello stesso comune o cadenti nella comunione. Se nella prima riunione non interviene almeno la metà degli invitati, sarà indetta colle stesse forme una seconda riunione nella quale, se non interviene almeno il terzo, la scelta dell'arbitro ha luogo d'ufficio. Anche d'ufficio sarà provveduto qualora gli intervenuti in numero della metà , nella prima riunione, o del terzo nella seconda, non concordino la scelta dell'arbitro.

Art. 33.

1. La comunicazione dei nomi degli arbitri sarà fatta all'ispettorato forestale, il quale, nel caso di mancato accordo tra gli arbitri delle parti, provocherà dal presidente del tribunale della circoscrizione, in cui si trova il bosco, la designazione del terzo arbitro ed eventualmente anche dell'arbitro non nominato da qualcuna delle parti.

Art. 34.

1. Nel dare comunicazione del nome dell'arbitro, le parti dichiareranno, per quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 21 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, se intendono che il collegio arbitrale decida come amichevole compositore.

2. Questa dichiarazione delle parti potrà essere fatta collettivamente o individualmente, ma prima della costituzione del collegio arbitrale, e deve es- sere comunicata all'ispettorato forestale per la trasmissione al presidente del collegio.

Art. 35.

1. Gli inviti per la costituzione del collegio arbitrale sono fatti dall'ispettorato forestale.

2. Il collegio fisserà la sua sede presso la Pretura del mandamento in cui si trovano i boschi o la maggior parte di essi e sarà assistito dal cancelliere della Pretura che assumerà le funzioni di segretario.

Art. 36.

1. Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di mandatari speciali ed hanno facoltà di presentare documenti, memorie e conclusioni al giudizio degli arbitri, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal collegio arbitrale.

2. A cura dell'ispettorato forestale saranno comunicati al collegio arbitrale gli atti ed i documenti relativi all'imposizione del vincolo ed alle limitazioni al godimento del bosco, nonché tutti i chiarimenti di cui il collegio stesso facesse richiesta.

Art. 37.

1. Il collegio arbitrale stabilirà preventivamente le forme ed i termini del giudizio e potrà delegare ad un componente di esso atti d'istruzione.

Art. 38.

1. La sentenza dovrà contenere, oltre tutti gli elementi richiesti dalla legge:

a) l'esposizione sommaria del procedimento compiuto e degli atti d'istruzione occorsi;

b) i criteri della stima definitiva.

2. Nel dispositivo deve determinarsi l'indennizzo stabilito per ciascun bosco nel caso di vincolo su boschi appartenenti a più proprietari.

Art. 39.

1. L'originale della sentenza depositato nella cancelleria della Pretura, nei modi e termini indicati dall'art. 24 del Codice di procedura civile.

2. Il cancelliere curerà la custodia degli atti del procedimento e la restituzione alle parti degli atti e dei documenti di loro appartenenza; avvenuto il deposito della sentenza, ne darà notizia alle parti od ai loro rappresentanti per mezzo dell'ufficiale giudiziario della Pretura.

3. L'originale dell'atto di notificazione dovrà essere unito alla sentenza.

Art. 40.

1. Gli arbitri ed il segretario avranno diritto alle indennità ed ai rimborsi delle spese di viaggio stabiliti dall'art. 187 del presente regolamento.

2. Le spese relative, nonché quelle del giudizio e le tasse di registro della sentenza sono a carico del proprietario o possessore quando la indennità stabilita non supera quella già offerta.

3. Negli altri casi le spese sono tassate nella sentenza e in essa ne pure stabilito il riparto proporzionale, con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia.

TITOLO II Sistemazione e rimboschimento dei terreni montani

CAPO Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani 1 - Compilazione e approvazione dei progetti e pubblicazione degli elenchi dei terreni da sistemare

Art. 55.

1. Tra le opere di sistemazione dei bacini montani, di cui all'art. 39 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, dovranno comprendersi i lavori di difesa contro la caduta di valanghe e le opere di difesa degli abitati, necessariamente coordinate alla sistemazione generale di un bacino.

Art. 56.

1. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere compresi, quando concorrano in tutto o in parte ai fini di essa, i lavori di sistemazione agraria di cui all'art. 52 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, ed i lavori di raccolta e ritenuta delle acque per l'utilizzazione di queste a scopi d'irrigazione e di forza motrice.

2. In relazione ai vantaggi pubblici che da questi altri lavori si possono conseguire, potrà essere ammessa una spesa anche maggiore di quella occorrente per raggiungere con opere diverse le finalità della sistemazione.

3. Nei progetti potranno poi essere studiate, con allegati a parte, le opere accessorie di raccolta e ritenuta delle acque.

Art. 58.

1. La determinazione dei perimetri dei bacini montani nei quali dovranno eseguirsi le opere previste negli articoli precedenti sarà fatta con decreto o con decreti reali successivi, su proposta dei Ministri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici, sentita la seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. I progetti esecutivi delle dette opere saranno compilati dagli uffici del genio civile e da quelli dell'ispettorato forestale secondo la competenza stabilita in applicazione dell'art. 43 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, nel senso che rientrino nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche per la esecuzione, quelle opere idrauliche che ricadano nell'alveo principale del torrente e dei maggiori affluenti e nel cono di deiezione, e che abbiano per iscopo la regolazione della pendenza, il conseguente disciplinamento dei depositi dei materiali e quindi il miglioramento del regime idraulico.

3. L'approvazione di detti progetti, avrà luogo con decreto dei Ministri interessati e secondo le norme vigenti per le rispettive amministrazioni.

4. Per le nuove provincie si riterranno esecutivi, agli effetti del precedente comma, i progetti dei lavori di sistemazione dei torrenti che ottennero l'approvazione a norma delle disposizioni ivi vigenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 30/12/1923 n. 3267.

Art. 59.

1. Per i lavori da eseguirsi dall'ispettorato forestale dovranno indicarsi in una planimetria ed in un elenco i terreni, siano o no sottoposti al vincolo, da rimboschire e da restituire a bosco, e quelli nei quali il rinsodamento potrà essere limitato allo inerbamento semplice o alla esclusione temporanea del pascolo, o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti per una disciplinata pastorizia a vincoli stabiliti, caso per caso, dalla predetta autorità .

2. Gli elenchi potranno essere fatti a zone successive qualora ne sia riconosciuta l'opportunità

Art. 60.

1. Per i lavori da eseguirsi dagli uffici del genio civile in zone diverse da quelle da sistemare a cura dell'ispettorato forestale dovranno essere osservate, per la determinazione dei terreni, nei quali devono eseguirsi le opere, e per la pubblicità dei progetti e degli elenchi, le disposizioni contenute negli artt. 45 e 46 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, nei soli casi nei quali la esecuzione delle opere implichi l'imposizione di vincoli al godimento dei detti terreni.

Art. 61.

1. Per le notificazioni degli elenchi dei terreni da sistemare, fatte dai messi comunali, si applicheranno le norme dell'art. 54 del presente regolamento.

Art. 62.

1. In applicazione dell'art. 46 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, i ricorrenti potranno chiedere che si proceda in loro confronto in conformità di quanto stabilito nell'art. 7 del presente regolamento. 2 - Espropriazioni ed occupazioni temporanee

Art. 63.

1. Per i terreni dei quali prevista l'occupazione l'azienda del demanio forestale esaminerà la convenienza dell'acquisto o della espropriazione di essi.

2. Qualora per l'esecuzione dei lavori si ritenga sufficiente l'occupazione temporanea, l'amministrazione interessata inviterà i proprietari o posses- sori di terreni alla consegna di essi.

3. Nel caso che costoro non si presentino o si rifiutino di firmare il verbale di occupazione, questo sarà sottoscritto da due testimoni e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del comune.

4. Il verbale di occupazione deve contenere una descrizione dello stato in cui si trovano i terreni e dei loro confini.

Art. 64.

1. Per la liquidazione dell'indennità da corrispondersi ai proprietari di terreni compresi nei bacini da sistemare in conformità di quanto disposto negli

artt. 50 e 51 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, valgono le norme stabilite negli

artt. 32 e seguenti del presente regolamento, intendendosi però sostituito l'ufficio del genio civile a quello forestale qualora l'indennizzo si riferisca all'esecuzione di lavori di esclusiva competenza del genio civile.

Art. 65.

1. L'amministrazione interessata, prima di promuovere la convocazione del collegio arbitrale, tenuto conto della natura dei lavori e dell'interesse in essi predominante, designa un rappresentante unico dell'amministrazione dei lavori pubblici e di quella forestale. 3 - Gestione e collaudo dei lavori

Art. 66.

1. I lavori cui deve provvedere direttamente l'amministrazione forestale sono di regola eseguiti in economia.

2. Gli uffici del genio civile provvedono alla gestione dei lavori di loro competenza con le norme del regolamento 25/05/1895 n. 350, e successive modificazioni. I lavori stessi possono eseguirsi in economia con le norme del capo IV del regolamento predetto.

Art. 67.

1. Il collaudo nei riguardi tecnici e contabili dei lavori di competenza dell'amministrazione forestale, anche allo scopo di accertare se l'impianto del bosco può ritenersi assicurato e considerarsi perciò stesso redditizio agli effetti del terzo comma dell'art. 50 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, verrà compiuto con le norme del regolamento sulla contabilità della azienda del demanio forestale dall'ispettore forestale capo del ripartimento ed eccezionalmente, qualora il Ministro per l'economia nazionale lo ritenga opportuno, da un ispettore superiore forestale.

 

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