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Legge 23/12/1998 n. 454

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 211

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 1999, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtų di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unitā previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1999, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Segretariato generale" dello stato di previsione medesimo.

3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unitā previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilitā "Segretariato generale" (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Imprese radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Informazione e editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unitā previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Roma capitale" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attivitā statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Segretariato generale" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unitā previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unitā previsionali di base, del medesimo centro di responsabilitā.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilitā "Pari opportunitā" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivitā poste in essere dalla Commissione nazionale per la paritā e le pari opportunitā tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. Ai fini dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unitā previsionali di base, le somme iscritte nell'unitā previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilitā "Servizi tecnici" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n.

3).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche, Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare e Fondo da ripartire per oneri del personale giā dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unitā previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Difesa del suolo" (investimenti); Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Intese istituzionali di programma" (investimenti); Fondo da ripartire per le occorrenze relative al territorio di Trieste iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste" (investimenti) e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i Paesi dell'Europa centroorientale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Accordi ed organismi internazionali" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č, altresė, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, č autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilitā "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, č stabilito in lire 45.210 miliardi.

5. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, č fissato, per l'anno finanziario 1999, in lire 18.000 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, č fissato, per l'anno finanziario 1999, in lire 12.000 miliardi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unitā previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle competenti unitā previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennitā e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unitā previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilitā "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

 

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