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Legge 23/07/1997 n. 242

Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987 n. 545, per il consolida

mento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997

Art. 1.

1. Č autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987 n. 545, ai fini del definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando per l'anno 1997 una quota di lire 22 miliardi agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge n. 545 del 1987 e una quota di lire 8 miliardi agli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 e destinando, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, una quota di lire 18,5 miliardi per le finalitā di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge ed una quota di lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi sottoscrivono apposito protocollo di intesa per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonchč degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con prioritā al completamento degli interventi avviati.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi nel triennio 1997-1999, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1997 del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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