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Legge 23/06/1927 n. 1110

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto ed esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.

modificato dal Regio Decreto Legge 24/11/1930 n. 1632, convertito in legge 17/04/1931 n. 526, e dal D.P.R. 28/06/1955 n. 771.

Art. 1 Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la commissione istituita con il Regio decreto 17/01/1926, e con l'osservanza delle seguenti norme. Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un comune la concessione è accordata dal sindaco del comune interessato, previa conforme deliberazione del consiglio comunale. Qualora la linea si svolga tra più comuni, facenti parte della medesima provincia, la concessione è accordata dal presidente della giunta provinciale, previa conforme deliberazione del consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei consigli comunali dei comuni interessati. Qualora la linea si estenda al territorio di più province, la concessione è accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei consigli provinciali interessati.

Art. 2 Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata. Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilità, ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, è emessa dal prefetto della provincia. Il concessionario ha diritto a passare sulle proprietà altrui con le funi delle vie funicolari aeree; l'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sarà da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù secondo le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge 07/06/1894 n. 232 (Comma aggiunto dall'art. 22 del decreto Presidente della Repubblica 28/6/1955 n. 771.).

Art. 3. Alle funivie destinate a servire comuni isolati o che facilitano comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tranviarie e lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potrà essere accordata una sovvenzione dello Stato, sempreché si verifichino le condizioni di cui all'art. 34 del testo unico approvato con Regio decreto 9/5/1912 n. 1447.

Art. 4 La concessione delle funivie non potrà avere una durata superiore ad anni quaranta, salvo che per le funivie le quali facciano parte integrante ovvero siano impiantate a complemento di ferrovie o tranvie extraurbane, nel qual caso la scadenza della concessione della funivia potrà coincidere con la scadenza della concessione della ferrovia o tranvia extraurbana alla quale la funivia è collegata. Per il primo decennio di esercizio potrà essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo giusto all'art. 49 del testo unico delle leggi approvate con R.D. 09/05/1912 n. 1447.

Art. 5 La concessione di funivie che facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale avrà luogo in base ad un unico piano finanziario complessivo comprendente anche le previsioni di esercizio. Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia non dovrà computarsi quella della funivia. Quando però la sovvenzione massima complessiva assegnabile alla ferrovia in base alle leggi vigenti non fosse sufficiente a coprire il deficit risultante dal piano finanziario, la sovvenzione complessiva stessa potrà essere aumentata di una quota non superiore alla annualità posticipata necessaria per ammortizzare le spese d'impianto della funivia in un periodo uguale alla durata della sovvenzione assegnabile alla ferrovia ed in base al saggio di interesse usato nel piano finanziario.

Art. 6 Alla scadenza della concessione gli impianti costituenti funivie comunque sussidiate dallo Stato, passeranno gratuitamente in proprietà del comune o del consorzio di comuni interessati i quali potranno esercitarli previa nuova concessione governativa che non potrà eccedere la durata di venti anni; salvo rinnovo. Per le funivie impiantate senza sussidio statale, il governo potrà alla scadenza della concessione rilasciare ai concessionari una nuova concessione per una durata non eccedente i venti anni sempreché gli impianti corrispondano alle accertate necessità del traffico. Qualora il concessionario non richieda, o non ottenga dal governo una nuova concessione per continuare l'esercizio, è data facoltà ai comuni o ai consorzi di comuni interessati di acquistare gli impianti a prezzo di stima per esercitarli in base a concessione governativa da rilasciarsi ai sensi del primo comma del presente articolo. In nessuno dei casi suaccennati potrà essere accordato alcun sussidio a carico dello Stato. Quando trattasi di funivie facenti parte integrante di ferrovie o tranvie extraurbane saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per le medesime.

Art. 7 Il concessionario sarà tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei limiti di peso che verranno stabiliti nel disciplinare di concessione.

Art. 8 Il Ministero dei lavori pubblici o le autorità da esso delegate avranno la facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della linea. Nei casi di concessione accordata con provvedimento provinciale o comunale, tale facoltà è attribuita rispettivamente anche al presidente della giunta provinciale o al sindaco del comune. Esso dovrà dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministero dei trasporti. Contro i provvedimenti del presidente della giunta provinciale o del sindaco del comune è dato ricorso al Ministro per i trasporti. Qualora il concessionario non si attenga alla disposizione, l'autorità che ha accordato la concessione può disporne la revoca.

Art. 9 Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verrà fissato con l'atto di concessione.

Art. 10 In quanto non è diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tranvie extraurbane e di cui al te sto unico approvato con Regio decreto 9/5/1912 n. 1447, e successive modificazioni.

Art. 11 Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinati al trasporto di prodotti agrari ed industriali.

Art. 12 Gli ascensori in servizio pubblico dovranno essere concessi con le norme del presente decreto e potranno essere sussidiati solo quando facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale ovvero di funivie.

Art. 13 Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 14 Con Regio decreto su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

 

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