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Legge 23/02/1963 n. 131

(G.U. 12-3-1960, n. 62) Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Art. 1.

1. A partire dalla data nella quale entrerā in vigore il Nuovo Catasto Edilizio Urbano istituito con la Legge 11-8-1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sarā provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unitā immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unitā č determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unitā immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria centrale.

2. Per le unitā immobiliari non ancora iscritte nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano il reddito imponibile č determinato, fino a quando non sarā avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unitā immobiliari similari giā censite in catasto. (Comma aggiunto dall'art. 1 della Legge 17-5-1969, n. 254.).

Art. 2.

1. Qualora il reddito lordo effettivo delle unitā immobiliari ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sarā determinato secondo le disposizioni dell'art. 1 della Legge 4-11-1951, n. 1219.

2. Le medesime disposizioni si applicano, a richiesta degli interessati, nei casi in cui, per effetto delle esenzioni dagli aumenti di fitto, o delle riduzioni degli aumenti stessi ammesse dalle leggi di blocco, il reddito lordo effettivo dell'unitā immobiliare ridotto del 25 per cento sia inferiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente, per oltre un quinto di questa.

3. Quando si verifichi tale condizione beneficiano anche delle disposizioni anzidette l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari nonché gli altri enti indicati nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio Decreto 28-4-1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della Legge 2-7-1949, n. 408.

Art. 3.

1. Nella dichiarazione annuale dei redditi, dovranno essere indicati i redditi imponibili determinati a norma dei precedenti articoli.

 

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