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Legge 22/10/1971 n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle Leggi 17/08/1942 n. 1150; 18/04/1962 n. 167; 29/09/1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

Testo modificato da:

D.L. 2 maggio 1974 n. 115 Legge 27 maggio 1975 n. 166

D.L. 13 agosto 1975 n. 376. Legge 28 gennaio 1977 n. 10 Legge 29 luglio 1980 n. 385 Legge 17 febbraio 1992 n. 179 Legge 23 dicembre 1996 n. 662 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 Legge 30 aprle 1999 n. 136 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

TITOLO I Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica

Art. 1

1. Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.

2. Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.

Art. 2

1. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER).

2. Esso è presieduto dal Ministro per il lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato ed è composto:

1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;

2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro;

4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone estranee alla Amministrazione.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica tre anni.

4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente articolo 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare comprendendovi quelli previsti dall'articolo 67 lettera a) della presente legge, con l'indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili.

2. In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare.

4. Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER formula il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, delle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo i fondi che risultino già impegnati per l'acquisto di aree, per l'esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; il predetto progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori pubblici una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione, è sottoposto dal Ministro per i lavori pubblici al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

5. Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967 n. 48 , e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

6. Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione, acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER.

7. Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti.

8. Il CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro per il tesoro previsto dall'ultimo comma del successivo

articolo 5, predispone il programma triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato di attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.

Art. 4

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo

articolo 8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3.

2. A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi.

3. Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni.

4. Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro per i lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

Art. 5

1. A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti:

a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla Gescal in relazione agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo articolo 61;

b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960 n. 1676 , e successive integrazioni;

c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'articolo 1 della presente legge destinati alla attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito.

2. Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e degli altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti siano completati non oltre il 31 dicembre 1972.

3. Il Ministro per il tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.

4. Nei limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi deliberati.

5. Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 set- tembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al Ministro per il lavori pubblici, quale presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilità finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni, tenendo anche conto dell'articolazione regionale dei programmi.

Art. 6

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente

articolo.

2. Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.

3. Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:

1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

4. Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze.

5. Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.

6. Il collegio dei sindaci è composto:

a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scenti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

8. I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del Presente

articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.

 

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