Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 21/06/1986 n. 317

Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1 - Definizioni preliminari

1. Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982 n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982 n. 597, si intende per:

a) "specifica tecnica": la specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernente in particolare i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;

b) "norma": la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria;

c) "programma di normalizzazione": il documento che elenca le materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla;

d) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta da lavori preparatori e che è distribuito a fini di indagine pubblica o di commento;

e) "regola tecnica": la specifica tecnica ivi compresa ogni disposizione che ad essa si applichi, la cui osservanza sia obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione, ad eccezione delle disposizioni fissate dalle autorità locali;

f) "progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi emendamenti sostanziali;

g) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi quelli indicati nel successivo articolo 2.

Art. 2 - Prodotti esclusi dalla normativa

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonché i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti

b) a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale

c) ai prodotti medicinali

d) ai prodotti cosmetici.

Art. 3 - Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione CEE

1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983 sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificamente competenti.

2. I rappresentanti di cui al comma precedente, coordinano la propria attività con le altre Amministrazioni pubbliche interessate.

3. Il Ministro degli affari esteri può anche designare di volta in volta, in casi particolari, funzionari di Amministrazioni pubbliche altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1.

Art. 4 - Organismi italiani di normalizzazione

1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione, di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983, è comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione, ai fini della presente legge, è esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5 - Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle Amministrazioni pubbliche

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee ed i corrispondenti organismi degli altri Stati membri delle Comunità europee, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscano la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea, segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.

2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati delle Comunità europee, dal CEN e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organismi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le Amministrazioni pubbliche, fatte salve le rispettive attribuzioni istituzionali, informano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei progetti di regola tecnica ad applicazione generale, per la cui emanazione o approvazione siano competenti.

Art. 6 - Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in forza della presente legge sono poste a disposizione delle altre Amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni stesse.

2. Le informazioni relative ai progetti di norme o di regole tecniche elaborati da parte delle Amministrazioni statali che hanno carattere riservato sono trasmesse unicamente alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7 - Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la spesa valutata in lire 92.500.000 iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953 n. 1265, viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8 - Contributo agli organismi di normalizzazione

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi.

Art. 9 - Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche

1. Qualora la Commissione delle Comunità europee disponga un termine per proporre una direttiva nella materia oggetto della comunicazione prevista dal precedente articolo 6, gli organismi di normalizzazione non possono adottare, fino a sei mesi dalla scadenza del termine, norme nei settori per i quali sia in corso di elaborazione una norma europea, salvo che si tratti di norme richieste dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Qualora un progetto di regole tecniche sia oggetto di un parere circostanziato emesso entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall'articolo 6, da parte della Commissione o di uno Stato membro delle Comunità europee, di quanto ritenuto suscettibile di ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica medesima è differita di sei mesi dalla data di comunicazione del progetto.

3. Qualora l'adozione delle regole tecniche sia resa necessaria da ragioni di salute e di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o in attuazione di direttive comunitarie o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali, i termini di cui al precedente comma non si applicano. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione delle Comunità europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento.

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

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