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Legge 21/05/2004 n. 128(GU n. 119 del 22-5-2004) Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Decreto-Legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in Legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente Legge. 2. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori Camera dei deputati (atto n. 4833): -Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (Urbani) il 23 marzo 2004. - Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 23 marzo 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, IX e XIV. -Esaminato dalla VII commissione il 30 marzo, 5, 7 e 20 aprile 2004. -Esaminato in aula il 20 e 21 aprile 2004 e approvato il 22 aprile 2004. Senato della Repubblica (atto n. 2912): - Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 23 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 8ª e 14ª. -Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 aprile 2004. -Esaminato dalla 7ª commissione il 27, 28 aprile; 4 e 5 maggio 2004. -Esaminato in aula il 6 maggio 2004 e approvato il 18 maggio 2004. Avvertenza: Il Decreto-Legge 22 marzo 2004, n. 72, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2004. A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Allegato Modificazioni apportate in. sede di. conversione al Decreto-Legge 22 marzo 2004, n. 72 L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere del- l'ingegno) . 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'au- tore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale Decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71septies e 174-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonchè quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni. 2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto". 3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;". 4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate. 5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2003,. n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. 6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente Decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi. 7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 8. All'articolo 39, comma 1, del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per let- tori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte" b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore". 9. All'articolo 71-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonchè, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa"". All'articolo 2: al comma 1 è premesso il seguente: "01. All'articolo 12 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con Decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione. dei finanziamenti e dei contributi, nonchè le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi"; il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 27 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, so- no apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dilla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico- economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del Decreto-Legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinemà, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente Decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8" b) al comma 8, dopo le parole: "Decreto legislativo" sono inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e""; al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del Decreto di cui al medesimo comma 83. dell'articolo 3 della Legge n. 662 del 1996"; il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, con vertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. All'articolo 10 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione". 3-ter. L'articolo 24 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Contributi dello Stato). |
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