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Legge 18/12/1973 n. 836Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge: Titolo I Trattamento economico di missione Art.1. Ai dipendenti civili dello stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle a, b, c, d, e ed f per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui allo articolo 3 della presente legge. Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località.se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento.qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale. Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni.le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione.le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore. Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo semprechè la distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri. Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera d), del successivo articolo 3 . Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n.19 . Art.2. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località distanti sino ad 80 chilometri dalla ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto. Art.3. Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore la indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al quinto comma dell' articolo 1 ed al primo comma dello articolo 7 della presente legge.sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate.le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute: a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore.agli effetti del com puto si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio; c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.); d) nelle località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio; e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi. Art.4. La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo. Art.5. Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in località distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennità di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell' articolo 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito.detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto. Ai fini del calcolo dell'indennità di trasferta di cui al precedente comma va tenuto conto della riduzione prevista dal quinto comma dell' articolo 1 e, eventualmente, dal primo comma dell' articolo 7 della presente legge. nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all' articolo 3 della presente legge. Art.6. Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta.se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) Nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata. Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione.nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località. Art.7. Le indennità di trasferta derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge sono ridotte del 10 e del 20 per cento per le missioni da compiere in comuni con popolazioni inferiori ai 500 mila e 50 mila abitanti, ri spettivamente. I comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini della applicazione del precedente comma, come comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti. Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il comune con popolazione maggiore. Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo ed al quinto comma dello articolo 1 della presente legge. Art.8. Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta.il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione. Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all' articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione. Art.9. Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima.detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dello articolo 1 della presente legge. Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta. per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo. Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.l'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria. La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del quinto comma dell' artico- lo 1 della presente legge. Art.10. Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. tuttavia, per dette missioni, compete la indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell' articolo 3 della presente legge. Art.11. Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo. Art.12. Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: Prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; Seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere.il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.per i dirigenti superiori e primi dirigenti nonché per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all' articolo 60 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n.748 , è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta. E’ ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purchè per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio allo estero. per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate.le altre sono arrotondate a chilometro intero. I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta. |
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