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Legge 18/08/1948 n. 1140Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge: CAPO I Dei contratti di affitto di fondi rustici Art.1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 aprile 1947 n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni, valgono anche per l'annata agraria 1947-1948, salve le modifiche della presente legge. Art. 2. Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equità dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, che verrà costituita una commissione tecnica provinciale composta: dell'ispettore agrario provinciale; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivato ri; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori di retti; di un rappresentante degli affittuari conduttori; di un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti; di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei pro prietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari. La commissione è presieduta dal prefetto. questi può delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante. Per le provincie e per le singole zone in cui la provincia dovesse venire ripartita, ai fini dell'omogeneità, delle condizioni ambientali, degli ordinamenti aziendali e della produttività dei terreni, la commissione determinerà l'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi culturali ed all'imponibile di mano d'opera, come da accordi sindacali provinciali e a norma del decreto 16 settembre 1947 n. 929, contro la disoccupazione agricola. La commissione sarà costituita entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovrà pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione. Art. 3. I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e ciò a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso. L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in danaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato dal premio di coltivazione. La disposizione di cui al primo comma del presente art. si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte alle disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944 n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni. La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto è disposto dall'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1945 n. 157. Restano abrogati: il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947 n. 975 e il primo e il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947 n. 888. Art. 4. Alle commissioni arbitrali previste presso ciascun tribunale dall'art. 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947 n. 277, sono sostituite sezioni specializzate. E’ in facoltà del presidente del tribunale di istituire più sezioni specializzate presso il tribunale stesso qualora il numero delle controversie lo esiga. Art. 5. Le sezioni specializzate, di cui al precedente art., sono composte, oltre che del presidente, di due giudici togati e di otto esperti nominati dal presidente del tribunale su designazione: per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori; per due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti; per due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti. La sezione giudica con l'intervento, oltre che dei giudici togati, a norma del- l'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, con quello di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto. Il Presidente del collegio giudicante può disporre che siano sentiti gli esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori, ovvero quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori e affittuari coltivatori diretti. Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia. Art. 6. Le commissioni arbitrali previste dall'art. 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947 n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, continueranno a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le stesse controversie proseguono davanti le sezioni specializzate, se intervenga sentenza di rinvio a seguito del giudizio della suprema corte di cassazione. CAPO II Dei contratti stagionali per il pascolo Art. 7. le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 aprile 1947 n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle della presente legge si applicano, per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo. Art. 8. un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascolo e un esperto designato dall'organizzazione degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle commissioni tecniche provinciali, di cui all'art. 2 del- la presente legge. Alle sezioni specializzate, previste nell'art. 4 della presente legge, sono aggregati anche un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascoli ed un esperto designato da quella degli esercenti l'industria armentizia, nominati dal presidente del tribunale. La sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo. CAPO III Disposizioni finali Art. 9. E’ considerata annata agraria 1947-48 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo dell'anno 1948 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale. Art. 10. Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria. Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di du- rata inferiore ad un anno o di margheria per l'alpeggio o per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto. Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia già scaduto. Art.11. In pendenza di giudizio le parti potranno chiedere al presidente della sezione specializzata la determinazione della somma da corrispondersi dal conduttore, quale canone provvisorio. Il presidente, udite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile. i provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle sezioni specializzate. Art.12. Contro le decisioni delle sezioni specializzate previste nella presente legge ammesso il ricorso alla suprema corte di cassazione per i motivi di cui all'art. 360 del codice di procedura e successive modificazioni. Art. 13. Gli atti e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945 n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge. Art. 14. Trascorsi i quindici giorni di cui all'art. 2, quarto comma, della presente legge, senza che tutte le organizzazioni interessate abbiano designato i loro rispettivi rappresentanti nella commissione tecnica provinciale, il prefetto integra la commissione con nomine di ufficio. Art.15. i cittadini chiamati a far parte delle sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della presente legge, non possono rifiutare l'incarico. ad essi è dovuto, per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza di L. 250 se sono impiegati dello stato e di L. 600 negli altri casi. Per le missioni è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado 6/a. Art. 16. Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni. Art. 17. E’ nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge. L'affittuario potrà richiedere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore determinata dalla sezione specializzata o dovuta a termine dell'art. 3, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di locazione. Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai fittavoli, che siano contenute in patti individuali o collettivi, liberamente stipulati. L'art. 8 del decreto legislativo 1 aprile 1947 n. 277, è abrogato. Art. 18. Per le annate agrarie precedenti restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 4, primo e secondo comma, del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946 n. 44, e nell’art. 2 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 12 agosto 1947 n. 975. Art. 19. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a R oma, addì 18 agosto 1948 Einaudi De Gasperi - Segni - Pella - Grassi Visto, il guardasigilli: Grassi
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