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Legge 18/06/2002 n. 118

(G. U. n. 141 del 18-6-2002) Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi. La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art.1.

1. Il Decreto-Legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi, è convertito in Legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente Legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto-Legge 25 gennaio 2002, n. 4.

3. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori

-Senato della Repubblica (atto n. 1347): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro delle politiche agricole (Alemanno) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 19 aprile 2002.

- Assegnato alla 9° commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 aprile 2002 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 10a, 12a, 13a, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

- Esaminato dalla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 aprile 2002.

- Esaminato dalla 9a commissione il 23 aprile 2002; il 7, 8, 14, 15 maggio 2002.

-Esaminato in aula il 15 maggio 2002 e approvato il 16 maggio 2002.

-Camera dei deputati (atto n. 2758): Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 16 maggio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VIII, X, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

- Esaminato dalla XIII commissione il 28, 29, 30 maggio 2002 e il 4 giugno 2002.

-Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 13 giugno 2002.

- Avvertenza: Il Decreto-Legge 19 aprile 2002, n. 68, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002.

- A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

-Il testo del Decreto-Legge coordinato con la Legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55. Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge 19 aprile 2002, n. 68 All'articolo 1: al comma 2, secondo periodo, le parole: "Lo statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito statuto"; al comma 3, primo periodo, le parole: "è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "sono assicurati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti è riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo è stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali"; al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "articolo 20", sono inserite le seguenti: ", comma 2," e al terzo periodo le parole: "sentita la" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa in sede di".

 

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