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Legge 17/05/1991 n. 157Norme relative all’uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa Art. 1 1. Ai fini della presente legge sono valori mobiliari tutti quelli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi delle Comunità europee. Art. 2 1. E’ vietato acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione qualora si posseggano informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell’esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio. 2. E’ altresì vietato comunicare a terzi, senza giustificato motivo, le informazioni di cui al comma 1 ovvero consigliare a terzi, sulla base delle suddette informazioni, il compimento delle operazioni di cui al comma 1. 3. Agli azionisti che anche di fatto esercitino il controllo della società, ai sensi dell’art. 2359 c.c., agli amministratori, ai liquidatori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai revisori dei conti è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o organo equivalente per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del valore mobiiiare stesso e prima che la deliberazione sia stata resa pubblica. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, le pene previste al comma 5 sono raddoppiate. 4. I divieti di cui ai commi precedenti sono estesi a tutti coloro che abbiano direttamente o indirettamente ottenuto informazioni, consapevoli del carattere riservato delle stesse, da soggetti che dette informazioni posseggano in ragione dell’esercizio della loro funzione, professione o ufficio. 5. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all’art. 290 c.p.p. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 10 milioni a L. 300 milioni, con facoltà per il giudice di aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante gravità del fatto, essa può ritenersi inadeguata anche se applicata nel massimo. Si applicano le pene accessorie di cui agli artt. 28, 30, 32 bis, primo comma, e 32 ter c.p. per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. La condanna importa la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. 6. Le pene stabilite dai comma 5 si applicano anche se il fatto è commesso all’estero purché si tratti di valori mobiliari negoziati presso mercati regolamentati italiani. In ogni caso si applicano le disposizioni degli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. 7. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del Consiglio dei Ministri o di un comitato interministeriale per l’adozione di provvedimenti idonei ad influenzare sensibilmente i corsi, e prima che detti provvedimenti siano stati resi pubblici. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma le pene previste al comma 5 sono raddoppiate. Art. 3 1. Per informazione riservata ai sensi dell’art. 2, si intende una informazione specifica di contenuto determinato, che non sia stata resa pubblica, concernente uno o più emittenti di valori mobiliari ovvero uno o più valori mobiliari, e che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo. Art. 4 1. Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 non si applicano alle operazioni compiute dallo Stato italiano, dalla Banca d’Italia dall’Ufficio italiano dei cambi e da qualsiasi persona che agisca per conto degli stessi per ragioni attinenti alla politica monetaria alla politica valutaria e alla gestione dei debito pubblico o delle riserve ufficiali. Art. 5 1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose ovvero pone in essere operazioni simulate od altri artifizi, idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 1 milione a L. 30 milioni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso ai fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l’apparenza di un mercato attivo su tali valori mobiliari, si applicano le pene di cui all’art. 501 c.p. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se si verifica la sensibile alterazione del 4. Si applica il terzo comma dell’art. 501 c.p. 5. La pena è raddoppiata se i reati di cui ai commi 1 e 2 sono commessi dagli azionisti che anche di fatto esercitano il controllo della società, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di società o enti emittenti valori mobiliari di società che svolgono attività di intermediazioni di valori mobiliari o da agenti di cambio, o da membri o dipendenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero dagli organi locali di borsa, ovvero se il reato è commesso a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa. Art. 6 1. La CONSOB stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche presso i singoli mercati regolamentati per valore mobiliare e per intermediario, di tutte le operazioni compiute su valori mobiliari nonché le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche, da parte di ogni soggetto che svolga attività di intermediazione delle operazioni compiute su valori mobiliari, divise per valori e per cliente. Con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le modalità, i termini e le condizioni dell’informativa al pubblico su tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi concernenti le società quotate e le loro controllanti, controllate o comunque collegate ai sensi del Titolo I della L. 10 ottobre 1990, n. 287, ancorché non quotate, che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato. 2. Con il medesimo regolamento, la CONSOB stabilisce le modalità e i termini con cui i soggetti che svolgono attività di intermediazione debbono comunicare le operazioni convenute fuori borsa su titoli quotati un borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto. 3. Il regolamento stabilisce altresì che: a) ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla divulgazione delle notizie di cui ai commi 1 e 2 possa derivare grave danno alla società, ne danno immediata comunicazione alla CONSOB la quale, entro quarantotto ore, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la divulgazione dell’informazione stessa, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. b) la società o l’ente non può procedere nel frattempo ad informare il pubblico in merito a successive notizie di cui ai commi 1 e 2, che deve in ogni caso comunicare immediatamente alla CONSOB. Art. 7 1. I soggetti che violano le disposizioni del regolamento di cui all’art. 6 sono soggetti alle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva: a) richiamo da parte della CONSOB; b) sanzione pecuniaria da L. 10 milioni a L. 250 milioni comminata con decreto del Ministro del Tesoro su proposta della CONSOB. Art. 8 1. La CONSOB compie gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni delle norme di cui agli artt. 2 e 5 utilizzando, nei confronti di tutti i soggetti di cui agli stessi am. 2 e 5, i poteri previsti dall’art. 3 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall’art. 5 della L. 4 giugno 1985, n. 281; a tal fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e può richiedere agli stessi soggetti di cui agli artt. 2 e 5, nonché agli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni necessarie. La denuncia di cui agli artt. 361 e 362 c.p. deve essere proposta esclusivamente al presidente della CONSOB. 2. Agli amministratori ed ai liquidatori ai sindaci ed ai revisori, ai direttori generali ed ai dirigenti delle società o enti, nonché agli altri soggetti obbligati ai sensi del comma 1 che non ottemperano nei termini alle richieste di elementi da parte della CONSOB, ovvero ne ostacolano o ritardano l’esercizio delle funzioni, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da L. 2 milioni a L. 40 milioni. 3. Il presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero competente ai sensi del comma 4, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di verifica di cui al comma 1, quando siano emersi elementi in ordine ad ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. 4. Per le violazioni penali delle disposizioni di Cui agli artt. 2 e 5, è compe- 5. Se la notizia dei reati di cui agli artt. 2 e 5 è acquisita diversamente, I’autorità giudiziaria procedente è tenuta ad informare tempestivamente il presidente della CONSOB. 6. Nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 2 e 5, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla persona offesa dal reato, nonché le facoltà riconosciute negli artt. 505 e 511 del medesimo codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. Art. 9 1. In deroga alle previsioni di cui all’undicesimo comma dell’art. 1 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216/1974, come sostituito dall’art. 1 della citata legge n. 281/1985, la CONSOB collabora e scambia informazioni nell’ambito delle proprie competenze con le autorità competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee. Inoltre, se previsto da accordi basati sulla reciprocità, la CONSOB può collaborare a scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati non appartenenti alle Comunità europee. 2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del comma 1 sono tutelati dal segreto d’ufficio nei limiti dell’undicesimo comma dell’art. i del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 216/1974, come sostituito dall’art. 1 della citata legge n. 281/1985. Art. 10 1. Nel primo comma dell’art. 2631 c.c., dopo le parole: "deliberazione del consiglio", sono aggiunte le seguenti: " o del comitato esecutivo". 2. Nel secondo comma del medesimo art. 2631, dopo le parole: "dalla deliberazione", sono aggiunte le seguenti: "o dall’operazione". Art. 11 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Legge 18 febbraio 1992 n. 149 Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli CAPO I Offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione Art. 1 1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in sottoscrizione di valori mobiliari (quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto, di seguito denominati "titoli", mediante offerta al pubblico ai sensi dell’art. 18 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo. 2. Costituiscono offerte al pubblico tutte quelle aventi per oggetto titoli già emessi (offerta pubblica di vendita) ovvero di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione), anche in funzione della quotazione di borsa. Non costituiscono offerte pubbliche di sottoscrizione quelle effettuate ai sensi dell’art. 2441, settimo comma c.c. |
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