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Legge 16/01/2004 n. 5

(GU n. 13 del 17-1-2004)

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Decreto-Legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, è convertito in Legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente Legge.

2. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori Preparatori Senato della Repubblica (atto n. 2594):

-Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'ambiente e territorio (Matteoli), dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri) il 20 novembre 2003.

-Assegnato alle commissioni riunite 13ª (Ambiente) e 8ª (lavori pubblici), in sede referente, il 20 novembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

-Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 novembre 2003.

-Esaminato dalle commissioni riunite 13ª e 8ª il 26 novembre 2003; il 3, 4, 9 dicembre 2003.

-Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 novembre 2003.

-Esaminato in aula ed approvato il 9 dicembre 2003. Camera dei deputati (atto n. 4548):

-Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 dicembre 2003 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, IX e della Commissione per le questioni regionali.

-Esaminato dalla VIII commissione l'11, 15, 16 dicembre 2003.

-Esaminato in aula il 17, 18 dicembre 2003; il 13 gennaio 2004 ed approvato il 14 gennaio 2004. Avvertenza: Il Decreto-Legge 14 novembre 2003, n. 315, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto-Legge 14 novembre 2003, n. 315 All'articolo 1: al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: "professionisti" so- no inserite le seguenti: "ed esperti,". All'articolo 2: al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: "professionisti" so- no inserite le seguenti: "ed esperti,"; al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, le parole: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione," sono sostituite dalle seguenti: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,". All'articolo 4: dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. All'articolo 87 del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1"".

 

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