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Legge 15/01/1885 n. 2892Risanamento della città di Napoli. Estratto (abrogata dal DPR 08/06/2001 n. 327) Art. 1 Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie al risanamento della città di Napoli, giusta il piano che, in seguito a proposta del municipio, sarà approvato per regio decreto. La proposta del municipio sarà fatta nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge. Il governo del Re approverà il piano fra tre mesi dalla stessa data. Art. 12 Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge. Art. 13 Nel piano, di cui all'art.1, sarà determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade che il municipio potrà espropriare per la pubblica utilità. I termini stabiliti dalla legge 25/06/1865, n. 2359 , per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge. L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati l'indennità sarà fissata sull'imponibile net- to agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati. I periti non dovranno, nella stima per l'indennità tener conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento. Art. 14 Sarà esente per cinque anni dall'imposta sui fabbricati il maggiore valore locativo derivante dai miglioramenti e restauri per ragione di igiene Art. 15 Per la costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro del piano di risanamento di cui all'art.1, gli istituti di credito fondiario potranno far prestiti fino al montare di tre quinti del valore dell'immobile, compreso il terreno sul quale questo sarà costruito risultante da perizia giurata, redatta da Legge 15/01/1885 n. 2892 – Risanamento della città di Napoli. tre ingegneri. Il mutuatario dovrà dare prima ipoteca sull'area, nonché sopra lo stabile che si obbliga di costruire. Una prima anticipazione del mutuo, non maggiore del decimo, potrà essere fatta alla firma del contratto. I pagamenti successivi potranno farsi a misura che l'edificio progredirà, in guisa che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite. Il rimborso della somma totale mutuata potrà essere fatto fra 50 anni decorrenti dall'anno successivo a quello in cui la casa verrà dichiarata abitabile. Gli interessi non pagati dal giorno del mutuo a quello in cui comincerà il ricorso, daranno aumentati sulle rate di ammortamento e d'interesse proporzionalmente di anno in anno sino alla totale estinzione del prestito. Gli istituti di credito fondiario potranno anche fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti. Queste disposizioni avranno effetto soltanto per un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge. In tutto il di più saranno applicate le leggi relative al credito fondiario. Art. 16 Il Sindaco di Napoli, potrà nel biennio dopo la promulgazione della presente legge, per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimenti necessari: a) per chiusura o risanamento di case insalubri; b) per soppressione di pozzi o cisterne che siano per causa permanente pe ricolosi alla salute dei cittadini; c) per rimozione di cause di insalubrità dalle acque o dalle abitazioni; d) per chiusura o rifazione di ogni canale o tubo di scarico delle case, o per obbligo a costruirli; e) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo; f) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio o all'inquilino che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua; g) per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato; h) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori. Art. 17 E' istituita una giunta speciale di sanità per la città di Napoli che durerà due anni e un mese. Questa giunta sarà nominata con decreto reale, e sarà composta da un magistrato di corte di appello che la presiederà, da un membro del consiglio d'ordine degli avvocati, da un funzionario dell'ordine amministrativo, da un ingegnere del genio civile governativo, da un medico e da un chimico. A questi il Consiglio provinciale aggiungerà un consigliere. Gli interessati potranno, nel termine di quindici giorni dalla notificazione fare opposizioni alle ordinanze del Sindaco, di cui all'articolo precedente. La giunta speciale, nel termine di quindici giorni, pronunzierà decisione definitiva, dopo aver invitato gli interessati a fare le loro deduzioni. Le ordinanze del sindaco e le decisioni della giunta non saranno suscettive di verun altro mezzo di impugnazione in via amministrativa o giudiziaria. Sarà pubblicato per decreto reale il regolamento che determinerà la procedura da serbarsi dalla giunta medesima per l'esercizio della sua giurisdizione. Art. 18 Ai comuni che ne faranno richiesta, nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno essere estese per regio decreto, udito il Consiglio di Stato, tutte o parte delle disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 15, 16 e 17, qualora le condizioni d'insalubrità delle abitazioni o della fognatura e delle acque ne facessero manifesto il bisogno. La richiesta dovrà es- sere accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento. Lo stesso regio decreto conterrà la dichiarazione di pubblica utilità per le opere approvate. A comporre la giunta di cui all'art.17 potrà essere chiamato un giudice di tribunale od il pretore nei comuni che non sono sede di Corte di Appello. Art. 19 Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno determinati i valori da eseguirsi d'urgenza e sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. Legge 15/01/1885 n. 2892 – Risanamento della città di Napoli.
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