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Legge 14/07/1907 n. 542

Provvedimenti per l'esecuzione di nuove opere marittime.

Estratto

Art. 1 Le opere da eseguirsi in tutti i porti ed in tutte le spiagge sono dichiarate di pubblica utilitā, e quelle da eseguirsi nei porti amministrati dallo Stato sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell'art. 13, capoverso primo del testo unico della Legge 16/07/1884 n. 2518, approvato con R.D. 02/04/1885 n. 3095.

Art. 5 Il concorso straordinario di cui al n. 26 della annessa tabella I, per nuove opere ai porti di quarta classe, in luogo di quello indicato all'art. 7 della Legge 02/04/1885 n. 3095, č stabilito nella misura del 50 per cento della relativa spesa:

a) per le opere aventi lo scopo di concorrere ad assicurare la protezione del- lo specchio acqueo utilizzabile per il piccolo naviglio;

b) per i porti in cui il traffico sia in aumento nell'ultimo triennio;

c) per le opere tendenti a costituire un punto di approdo a terra lā dove non esiste alcuna opera a ciō destinata, od a completare l'approdo esistente;

d) per le opere occorrenti nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;

e) per le opere necessarie nei porti posti nelle isole o in localitā del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

Art. 6 Per i comuni e le associazioni dei comuni interessati che ne facessero domanda, lo Stato provvederā a proprie spese alla compilazione dei progetti ed alla gestione tecnica delle opere da eseguirsi nei porti di quarta classe.

Art. 7 Il governo del re č autorizzato a concedere gratuitamente ai comuni gli arenili che per i porti di quarta classe serviranno alla costruzione di ricoveri, di magazzini e di tettoie od altri servizi accessori. L'atto di cessione sarā registrato con la tassa fissa di lire 1.

Art. 8 Gli arredamenti a carico esclusivo del bilancio delle ferrovie giusta la tabella allegata alla presente legge, saranno fatti a cura dell'amministrazione ferroviaria, in conformitā dei progetti compilati di concerto con l'amministrazione portuale ed approvati a norma di legge.

Art. 10 Le province e i comuni interessati potranno stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge. In tal caso le somme anticipate saranno rimborsate senza interessi e dedotta la quota annuale di contributo a loro carico, in dieci esercizi, nei limiti degli stanziamenti e senza pregiudizio delle altre opere. Tali convenzioni, da registrarsi col diritto fisso di una lira, ogni altro escluso, saranno approvate con Regio decreto. Saranno parimenti registrate col diritto fisso d'una lira, le convenzioni stipulate da corpi morali o privati cittadini nelle quali fossero pattuite donazioni o anticipazioni gratuite di somme destinate unicamente alle opere portuali.

Art. 13 Le economie che si verificassero per qualsiasi titolo nella esecuzione di una delle opere indicate nell'annessa tabella, potranno essere erogate a beneficio di altra opera compresa nello stesso numero della tabella, od essere portate in aumento del fondo per le maggiori spese impreviste.

Art. 14 Per opere di difesa delle spiagge s'intendono:

a) i pennelli d'imbonimento;

b) le dighe di protezione;

c) ogni altra opera che abbia lo scopo di arrestare il processo di corrosione. Alla esecuzione delle dette opere si provvede soltanto su domanda del comune interessato, ed a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La spesa relativa č posta per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, con facoltā al comune stesso di ripartire il rimborso della propria quota allo Stato in venti annualitā senza interesse, a partire dal- l'esercizio successivo a quello in cui le opere saranno ultimate. Col provvedimento che stabilisce il detto rimborso potrā, a domanda del comune, essergli consentito di rivalersi, non oltre il terzo della quota posta a suo carico, verso i privati direttamente beneficiati dalle opere eseguite. La manutenzione delle opere suindicate č obbligatoria e posta ad esclusivo carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, sotto la sorveglianza del competente ufficio del genio civile.

Art. 17 Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di quarta classe, i comuni potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intero ammontare della spesa a loro carico secondo i progetti debitamente approvati. Eguale autorizzazione č data per la concessione di mutui alle province, che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere. Il concorso straordinario dello Stato sarā corrisposto ai comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori, in base ai relativi certificati e nei modi da stabilirsi nel regolamento.

 

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