| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 14/02/1963 n. 60Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. TITOLO I Liquidazione del patrimonio della Gestione I.N.A.-Casa 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Gestione I.N.A.-Casa prevista dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1949 n. 43, è soppressa, ed è istituita la Gestione case per lavoratori secondo le norme di cui al Titolo II della presente legge. Alla destinazione del patrimonio immobiliare della gestione I.N.A.- Casa si provvederà a norma delle disposizioni contenute nei seguenti articoli. 2. L'assegnazione degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita avvenuta in esecuzione dei piani previsti dalla L. 28 febbraio 1949 n. 43, e dalla L. 26 novembre 1955 n. 1148, può essere convertita, a richiesta dell'assegnatario dopo l'entrata in vigore della presente legge, in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia delle rate di riscatto delle quali l'assegnatario sia ancora tenuto al pagamento. Al fine di rendere pubblico l'acquisto della proprietà immediata, l'atto originario di assegnazione deve essere trascritto a cura della Gestione case per lavoratori, con gli effetti e secondo le modalità di cui agli articoli 2643 e seguenti del codice civile. Il conservatore dei registri immobiliari deve iscrivere d'ufficio ipoteca legale a norma dell'art. 2834 del codice civile. 3. Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita è consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di procedere al riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5 per cento delle residue annualità. Agli assegnatari di alloggi in locazione indicati dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1949 n. 43, è consentita la trasformazione dell'assegnazione di futura vendita o in proprietà immediata con ipoteca legale anche per singoli alloggi compresi in un edificio e con il riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati agli effetti del riscatto. In tal caso il riscatto avverrà nel periodo di venticinque anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio in locazione. L'assegnatario al quale sia stato concesso il trasferimento dell'alloggio in locazione col sistema del riscatto potrà avvalersi del beneficio previsto per gli assegnatari a riscatto dal primo comma del presente articolo. 4. L'assegnatario di alloggio in locazione potrà avvalersi dei benefici previsti dai precedenti articoli per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, rivolgendo istanza alla Gestione case per lavoratori. Trascorso tale termine, gli alloggi che continueranno ad essere assegnati in locazione saranno trasferiti tutti in proprietà degli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio ovvero dell'I.N.C.I.S., qualora trattisi di alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati statali, ovvero degli altri enti od istituti riconosciuti a norma del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165, che li abbiano in amministrazione con l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 33, primo comma, della presente legge. Saranno pure trasferiti agli istituti autonomi per le case popolari ed agli altri Enti indicati nei commi precedenti, gli alloggi assegnati a riscatto con patto di futura vendita e non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari. 5. Per ogni atto inerente al trasferimento in proprietà immediata sia da parte della Gestione case per lavoratori, sia da parte degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti indicati nell'art. 4, agli assegnatari nei modi indicati dai precedenti articoli si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 33, primo comma, della presente legge. Gli stessi benefici si applicano per il trasferimento degli alloggi in proprietà agli istituti autonomi per le case popolari ed agli altri enti indicati nell'art. 4. L'acquisto della proprietà dell'alloggio non è parimenti valutabile agli effetti dell'imposizione di qualsiasi tributo in favore dello Stato o di enti locali fino al completo pagamento delle rate di riscatto. 6. In conseguenza del trasferimento in proprietà degli alloggi indicati nel secondo comma dell'art. 4, gli istituti autonomi per le case popolari e gli altri enti dovranno versare alla Gestione case per lavoratori, per ogni alloggio ottenuto e per il residuo periodo di 30 anni, a decorrere dalla data di prima assegnazione dell'alloggio al lavoratore, una quota di riscatto pari all'ammontare del canone di locazione al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, che l'assegnatario è tenuto a corrispondere in forza del contratto stipulato con la Gestione I.N.A.-Casa. Analogamente devono essere versate alla Gestione case per lavoratori le quote di riscatto degli alloggi assegnati con patto di futura vendita e passati in proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e degli enti di cui all'art. 4, nella misura dovuta dagli assegnatari a norma del contratto stipulato con la Gestione I.N.A.-Casa. In caso di morte dell'assegnatario prima che sia trascorso il periodo indicato nel primo comma, l'alloggio, su loro domanda, dovrà essere assegnato agli eredi, limitatamente al coniuge superstite, ai discendenti fino al terzo grado e agli ascendenti, purché conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte. Fino a quando gli istituti autonomi per le case popolari non avranno completato il versamento di cui al primo comma, in riferimento a tutti gli alloggi, in essi compresi i complessi edilizi, e gli edifici singoli, nonché le sistemazioni urbanistiche, le volumetrie delle costruzioni e le relative caratteristiche architettoniche non potranno subire trasformazioni se non in seguito ad autorizzazione della Gestione case per lavoratori. Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, siti in edifici trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'art. 4 della presente legge e composti totalmente o prevalentemente da detti alloggi, possono esercitare, qualora ne facciano richiesta, a maggioranza, ai predetti Istituti ed Enti l'amministrazione autonoma degli alloggi e determinare le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico. Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si sia costituito, in conseguenza dell'acquisizione della proprietà degli alloggi da parte di altri assegnatari, il condominio ai sensi delle norme del codice civile, possono partecipare al condominio in rappresentanza dei predetti istituti ed enti, qualora ne facciano richiesta ai medesimi, e concorrere a determinare direttamente le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico. L'amministrazione autonoma e la rappresentanza di cui ai commi precedenti sono esercitate sotto la vigilanza degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge per quanto attiene alla tutela della proprietà. L'ammontare della quota di spese generali da corrispondersi agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge da parte degli assegnatari di cui al quinto, sesto e nono comma del presente articolo, è fissato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi trasferiti in proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'art. 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si siano costituite amministrazioni autonome o condominiali possono essere delegati dai predetti istituti ed enti a rappresentarli in seno a tali amministrazioni. L'ammontare delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria dovute dagli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non siano state costituite le amministrazioni autonome e condominiali di cui ai commi precedenti, nonché i criteri per l'attuazione della manutenzione straordinaria degli edifici di prevalente proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge sono fissati distintamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le quote di spese generali e le quote di amministrazione di cui all'ottavo e decimo comma del presente articolo sono determinate in relazione ai servizi prestati. Le quote di manutenzione ordinaria sono determinate per le singole zone, sentito il parere del comitato centrale di cui al successivo articolo 13. Tale parere è formulato dal comitato centrale sentiti i comitati provinciali di cui al successivo articolo 24. Per il periodo di cinque anni, dalla data del trasferimento degli alloggi in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, gli assegnatari potranno avvalersi delle facoltà concesse agli assegnatari in locazione. Trascorso tale termine, gli assegnatari decadranno dal beneficio del riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati per il riscatto. 7. Gli alloggi trasferiti in proprietà agli istituti autonomi per le case popolari, che si renderanno liberi, dovranno essere assegnati con precedenza ai lavoratori che abbiano versato i contributi a norma del successivo art. 12. 8. Le disposizioni dei precedenti articoli circa gli obblighi e le facoltà attribuiti agli istituti autonomi per le case popolari, si intendono estese all'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato in relazione agli alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati dello Stato ed agli altri enti e istituti di cui all'art. 4. TITOLO II Programma decennale di costruzione di case per lavoratori 9. Al fine di provvedere alla costruzione di case per lavoratori sarà attuato un programma decennale che avrà inizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi: a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato; b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti, comunque qualificati, da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente; c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; d) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila a vano da corrispondersi per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti della presente legge; e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge; f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato ed altri enti ed istituti ai sensi dell'art. 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo art. 29. I contributi previsti alle lettere a), b) e c) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1° aprile 1963. Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i lavoratori addetti al settore agricolo. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|