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Legge 13/07/1910 n. 466

Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

CAPO I Stipulazione dei mutui e ricostruzione dei fabbricati.

Art. 1. I mutui ipotecari da concedere, a termini dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, per le ricostruzioni, nuove costruzioni e per le riparazioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei comuni delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina, che saranno indicati con decreto re- ale, non potranno rispettivamente superare il valore degli edifici o parte di edifici distrutti, od i due terzi del valore di quelli danneggiati. Tale valore per le città di Messina e Reggio Calabria sarà desunto dall'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto del 28 dicembre 1908, capitalizzato al tasso dell' 1.50 per cento. Per gli edifici non ancora soggetti ad imposte delle predette due città, e per quelli situati in tutti gli altri comuni il valore sarà determinato secondo le nor- me contenute nell'articolo 27 della legge 25 giugno 1906 n. 255. Il valore così fissato in tutti i casi sarà aumentato di un terzo per le maggiori spese imposte dalle norme tecniche di ricostruzione. In ogni modo il mutuo non potrà giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la costruzione o la riparazione dell'edificio.

Art. 2. In mancanza di accordo tra il richiedente e l'istituto mutuante la determinazione del valore sarà fatta da due comitati, l'uno a Messina e l'altro a Reggio Calabria, e composti di un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, che fungerà da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico dell'istituto mutuante. Ai componenti i comitati sarà dato un supplente, nei modi e con le forme di cui sopra. Le decisioni dei comitati sono definitive.

Art. 3. I mutui di favore sono concessi, oltre che ai proprietari, agli usufruttuari, agli usuari ed ai creditori ipotecari, a norma dell'art. 27 della legge 25 giugno 1906 n. 255, e dell'art. 49 della legge 9 luglio 1908 n. 445, anche agli enfiteuti ed a coloro che abbiano acquistato, dopo la pubblicazione della presente legge, aree occupate da fabbricati distrutti ovvero edifici danneggiati. Il termine per chiedere la concessione dei mutui scadrà dopo 4 anni dalla pubblicazione della presente legge. Fra gli enti indicati nell'art. 7 n. 2, della legge 12 gennaio 1909, n.12, si intendono comprese le camere di commercio.

Art. 4. Il mutuatario, qualora non creda di ricostruire nella stessa aerea l'edificio non possa ricostruirvi le parti superiori, avrà diritto di costruire nuovi edifici su di un'area diversa, purché nell'ambito del territorio dello stesso comune.

Art. 5. Sono abrogati l'ultimo periodo del n. 2 dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e l'art. 14 del R. decreto 5 novembre 1909 n. 722.

Art. 6. Qualora non esistano convenzioni in contrario, l'area d'un edificio distrutto da riparare è comune al proprietario o ai proprietari del pianterreno ed al proprietario o ai proprietari dei diversi piani, e la quota di ciascun condominio è determinata in rapporto all'imponibile. Mancando l'imponibile, sarà determinata in rapporto al valore di ogni singolo piano antecedentemente al terremoto. Ciascun proprietario ha il diritto d'interpellare i condomini per atto di ufficiale giudiziario se vogliono costruire. Il proprietario, che entro quindici giorni dalla interpellanza risponderà negativamente o non risponderà, perderà il diritto di ricostruire e di conseguire il mutuo, e solo potrà esigere dal condomino o dai condomini che rifabbriche- ranno l'indennizzo ai termini dell'art. 44, e nel valutare la indennità sarà tenuto conto del diritto al mutuo, che sarà conservato al condomino o ai condo- mini diligenti. I proprietari dei piani superiori che eccedano l'altezza voluta dalle norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 18 aprile 1909 n. 193, saran- no dai condomini indennizzati per la quota del suolo loro spettante il di cui valore sarà aumentato di un terzo, ed avranno il diritto al mutuo per costruire in altre aree nel territorio dello stesso comune. Qualora i condomini del pianterreno e del piano elevabile, fino all'altezza consentita, o taluni di essi non vogliano ricostruire, i proprietari dei piani superiori possono sostituirli nel diritto di ricostruire, indennizzandoli delle loro quote di aree, tenendo conto, nel determinare la indennità, del diritto al mutuo. Se in tale richiesta di sostituzione concorrono diversi condomini e non sia possibile, per deficienza di spazio o di altezza, la ricostruzione di tutte le porzioni dello stabile a ciascuno appartenenti si procederà al sorteggio fra i concorrenti. Il pretore, sulla domanda d'un condomino, delegherà un notaio, il quale, previo avviso agll' interessati, nell'ora e nel giorno dell'invito notificato per atto di ufficiale giudiziario, farà il sorteggio che designerà il condomino o i condomini che potranno ricostruire. Di tali operazioni sarà redatto verbale. Colle stesse norme e colla stessa procedura del primo capoverso del presente

articolo saranno regolati i rapporti dei comproprietari di una casa in comune.

Art. 7. Ferma restando, circa l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, la disposizione contenuta nell'art. 48 della legge 9 luglio 1908 n. 445, richiamato all'art. 7 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, l'edificio costruito, ricostruito o riparato con le somme prese a mutuo, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, rimarrà soggetto alle ipoteche, ai canoni, censi e livelli preesistenti, fino alla concorrenza del suo valore, diminuito dei due terzi del capitale preso a mutuo. Sull'edificio stesso risorgeranno i diritti di usufrutto, uso ed abitazione che gravavano il fabbricato distrutto o danneggiato in giusta proporzione alla consistenza del nuovo o dei nuovi fabbricati. In caso di conflitto giudicherà la magistratura speciale, di cui all'articolo 25. La restrizione delle garanzie ipotecarie, di cui al primo comma del presente

articolo, non importa alcuna riduzione dei crediti, ne delle altre garanzie personali e reali, ed i creditori ipotecari potranno sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore se e come per legge.

Art. 8. I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 possono ottenere il mutuo dal consorzio, o dagli altri istituti mutuanti, quando anche gli edifici da riparare o da ricostruire fossero già stati colpiti dai terremoti del 1905 e 1907, e per l'intera somma occorrente alla riparazione o ricostruzione.

Art. 9. Il contributo dello stato nel pagamento delle semestralità dei mutui, ai sensi del n. 2 dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, sarà commisurato alla intera somma occorrente per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni, indipendentemente dalla somma che in fatto sarà corrisposta dall'istituto mutuante. Il contributo sarà in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralità dei mutui.

Art. 10. Per i mutui concessi dal consorzio il governo provvederà affinché la quota del quarto di cui all'art. 13 del decreto-legge 5 novembre 1909 n. 722, possa anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata

a) o dal valore dell'area sulla quale deve effettuarsi la costruzione, ed in ca so di riparazione anche dalla parte dell'edifizio utilizzabile

b) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro cespite, purché sufficiente

c) o dalla garanzia di un ente intermedio.

Art. 11. Il governo è autorizzato a concedere la facoltà di fare mutui, nei termini e al- le condizioni della legge 12 gennaio 1909 n. 12, e con le norme e le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento, anche a società anonime o cooperative di lavori pubblici, le quali si costituissero col precipuo scopo di provvedere alle costruzioni nei comuni danneggiati. Le società predette godranno, oltre alle agevolazioni tributarie consentite dalle leggi 25 giugno 1906 n. 255 e 12 gennaio 1909 n. 12, e dal decreto legge 5 novembre 1909 n. 722, anche di quelle consentite dalla legge sulle case popolari od economiche.

Art. 12. La succursale in Reggio Calabria della sezione temporanea dell'istituto "Vittorio Emanuele III" è costituita in ente autonomo, col titolo d'istituto "Vittorio Emanuele III" per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria. Ad essa è assegnato un capitale iniziale di £ 2,333,664. £ 20 quota spettante alla provincia di Reggio Calabria in proporzione delle domande di mutui presentate dai danneggiati dei terremoti del 1905 e 1907 in detta provincia, sul patrimonio iniziale della sezione in £. 6,000,000 e sulle annualità di contributo già versatele dal tesoro dello stato e dal banco di Napoli. Inoltre sulle 26 rate ancora da scadere a debito dello stato e del banco di Napoli, saranno annualmente versate al nuovo ente le quote spettantigli nella detta proporzione, rispettivamente in annue £. 220,157 e £. 33,023. 55. Il nuovo ente così costituito provvederà direttamente alle operazioni di mutuo già eseguite o da eseguire per i danneggiati dai terremoti del 1905 e 1907, secondo la legge 25 giugno 1906 n. 255, e le norme in essa contenute, purché ai danni di detti terremoti non si siano sovrapposti quelli del terremoto 1908, nel qual caso le norme e le forme saranno quelle della legge 12 gennaio 1909. Provvederà inoltre, nei limiti della propria disponibilità, ai mutui da conceder- si ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 nella sola provincia di Reggio Calabria, secondo la citata legge 12 gennaio 1909 e le disposizioni della legge presente. Avrà infine facoltà di funzionare come ente intermedio presso il consorzio, ai sensi del precedente art. 10 ed anche presso qualunque altro istituto mutuante, dando garanzia sulle proprie attività per la quota del quarto di cui al citato articolo. Gli avanzi dei contributi dell'istituto di Reggio, secondo l'art. 46 della legge 25 giugno 1906 n. 255, andranno a beneficio della sede del credito agrario di Reggio Calabria. Con apposito regolamento saranno determinate le norme di funzionamento di detto istituto.

Art. 13. Il governo ha facoltà di coordinare le disposizioni della presente legge con quelle della legge 25 giugno 1906 n. 255, della legge 9 luglio 1908 n. 445, della legge 12 gennaio 1909 n. 12, del decreto-legge 3 agosto 1909 n. 595, e del decreto-legge 16 agosto 1909 n. 614.

Art. 14. Le norme tecniche ed igieniche per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici pubblici e privati, approvate col R. decreto 18 aprile 1909 n. 193, sono estese ai comuni di Librizzi, Montagna reale, Naso, Oliveri, Patti, Raccuia, San Pietro sopra Patti, Sant'Angelo di Brolo ed Ucria.

CAPO II Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto.

Art. 15. Nel centro urbano di Messina, i proprietari di edifici o di parte di edifici che sorgevano su aree rimaste fabbricabili secondo il nuovo piano regolatore, dovranno dichiarare se intendano provvedere direttamente alla loro riparazione o ricostruzione ed alla costruzione di nuovi edifici. Quando i proprietari non facciano tale dichiarazione entro il termine di sei mesi dallo sgombro, eseguito ai sensi del R. decreto 7 novembre 1909 n. 728, del perimetro di aree su cui sorgevano o sorgono i loro edifici, o parti di edifici, questi e le aree passeranno in libera proprietà di un ente denominato "Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto" Nel caso di condominio o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario, basterà ad escludere il passaggio della proprietà dell'area o del fabbricato all'unione, purché egli dichiari di assumersi in proprio la riedificazione.

Art. 16. All'Unione Messinese passeranno anche le aree di quei proprietari che dopo fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, non abbiano entro i due anni iniziata la costruzione o che, avendola iniziata, non l'abbiano completata entro un congruo termine da assegnarsi, sopra istanza dell'Unione Messinese, dal magistrato di cui all'art. 25. Le disposizioni di questo e del precedente

 

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