Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 13/05/1961 n. 469

Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il presidente della repubblica: promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. Sono attribuiti al Ministero dell'interno

a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare

b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690

c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate.

Articolo 2 Spetta al Ministero dell'interno provvedere

a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo

b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi

c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonchè le relative caratteristiche tecniche.

Articolo 3 I Corpi dei vigili del fuoco e la Cassa sovvenzioni antincendi di cui agli articoli 2 e 35 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono soppressi. I rispettivi patrimoni sono devoluti allo Stato.

Articolo 4 A carico delle imprese di assicurazione è previsto un contributo a favore dello Stato in misura pari al cinque per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze contro i rischi dell'incendio, con divieto di qualsiasi rivalsa sugli assicurati. I contributi a carico delle singole imprese sono fissati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di intesa con quello per il tesoro sulla base dei premi riscossi durante l'anno precedente. Lo stesso decreto stabilisce le modalità ed i termini per il versamento di detti contributi all'entrata dello Stato. Non sono soggette al contributo stabilito dal presente

Articolo le assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella regione Trentino-Alto Adige, soggette a contributo a favore della Cassa antincendi di detta regione, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Articolo 5 In deroga al primo comma dell'art. 5 ed al secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalti- concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata. Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato, e le condizioni del contratto siano conformi a quelle di detti capitolati, i limiti di somma stabiliti dal precedente comma sono raddoppiati, salvo che trattisi di progetti di contratto riguardanti l'acquisto di automezzi aventi caratteristiche tecniche attinenti all'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, nel qual caso i predetti limiti sono decuplicati.

Articolo 6 In deroga all'art. 56 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno può autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento

a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'at trezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'art. 14, commi primo e secondo, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per l'acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli auto mezzi

c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali

d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermità dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti

e) delle spese per l'educazione fisica e per le attività sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

f) dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco. Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze sarà, parimenti, provveduto con aperture di credito a favore del comandante delle scuole stesse e del direttore del predetto Centro.

Articolo 7 Il limite di cui al secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 1º novembre 1923, n. 2440, è aumentato a lire 3.000.000.

Articolo 8 Nei casi di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinati da eventi calamitosi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alle spese di carattere urgente ed indifferibile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Articolo 9 Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

Articolo 10 I servizi antincendi comprendono

a) le scuole centrali

b) il Centro studi ed esperienze

c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ripartito in Comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza. Possono essere istituiti Ispettorati di zona per il coordinamento dei Comandi provinciali.

Articolo 11 I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati di zona sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio. Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.

Articolo 12 I comandanti provinciali

a) hanno la diretta responsabilità della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia

b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sona preposti e della disciplina del dipendente personale

c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

d) provvedono, in qualità di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformità delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile

e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti, nonchè le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli

f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonchè al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi

g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali

h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza

i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli in- Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. cendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento

l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.

Articolo 13 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro, si provvederà ad emanare un regolamento per disciplinare, in relazione al precedente

Articolo ed all'art. 26 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, le tariffe e le modalità di pagamento per le prestazioni indicate negli articoli predetti. Con lo stesso regolamento, tenuto conto del costo di tali prestazioni, sarà disciplinata la corresponsione di indennità orarie e compensi al personale che abbia disimpegnato i relativi servizi fuori del turno ordinario e straordinario.

Articolo 14 Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario. Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego; esso è chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno ed è soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge.

Articolo 15 L'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito dalla tabella A, annessa alla presente legge. Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'art. 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, è stabilito in 2.000 unità.

Articolo 16 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria. Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

Articolo 17 Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione mobilitazione. Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su richiesta del Ministro per l'interno è esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni ed è dispensato dal richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30º anno di età.

Articolo 18 In caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello volontario chiamato in servizio temporaneo nel Corpo stesso è militarizzato. In caso di gravi calamità pubbliche, che richiedano speciali interventi per la protezione della popolazione civile, il personale predetto può essere militarizzato con decreto del Ministro per l'interno.

Articolo 19 Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.

 

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