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Legge 12/07/1923 n. 1511

Conversione in legge, con modificazioni, del R.D. 11/01/1923 n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo.

(estratto)

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. unico. È convertito in legge il R.D. 11/01/1923 n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, con le seguenti modificazioni:

Art. 1. Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa (omessa) al presente decreto, è dichiarato Parco Nazionale d'Abruzzo.

Art. 2. Con nostro decreto, su proposta del ministro di agricoltura, il perimetro del parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'art. precedente. La commissione di cui all'art. 11 ha la facoltà di estendere ai terreni limitrofi del parco particolari divieti di caccia.

Art. 3. Il territorio del parco nazionale di abruzzo è costituito in riserva di caccia, pesca e protezione delle bellezze e manifestazioni naturali, ad ogni effetto di legge. Per la segnalazione dei divieti, agli effetti dell'art. 712 del codice civile e dell'art. 428 del codice penale, saranno sufficienti le tabelle con la semplice scritta: “Parco Nazionale d'Abruzzo” che saranno apposte sul perimetro del territorio, nei punti di intersezione del perimetro con ciascuna delle strade di accesso, e l'affissione permanente in ciascuno dei centri abitati del territorio, di un avviso annunciante i divieti di cui al seguente art. 4. Le tabelle e gli avvisi apposti ai fini suddetti sono esenti da tasse di bollo. Il territorio del parco, costituito in riserva di caccia, è esente dalla tassa imposta coll'allegato e) del decreto luogotenenziale 09/06/1918 n. 857, e da qualsiasi altra che fosse in seguito stabilita per le terre riservate. È pure esonerato dal pagamento del canone di concessione di pesca previsto dal decreto luogotenenziale 29/04/1917 n. 698.

Art. 4. Agli effetti di cui al precedente art. 3, nel territorio del parco nazionale sono vietati

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con il regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11/06/1922 n. 778

b) la raccolta delle specie vegetali non espressamente autorizzata nei modi che saranno stabiliti dal regolamento

c) l'esecuzione dei tagli boschivi non autorizzati come sopra

d) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra

e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla com missione dell'ente, di cui all'art. 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento

f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la commissione di cui all'art. 11

g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o cliches di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della commissione di cui all'art. 11.

Art. 5. Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dalla commissione dell'ente all'atto stesso della concessione e in relazione all'importanza ed alla durata di questa. Il privato proprietario di terreni, compresi nel perimetro del parco, sui quali, ai termini del precedente capoverso, sia ad altri concesso l'esercizio della caccia e della pesca, non è soggetto, nei confini dei terreni medesimi e per la durata e nei limiti della concessione, al divieto di cui alla lettera e) dell'art. 4.

Art. 6. Per i divieti previsti dalle lettere c) e d) del precedente art. 4, ai proprietari di terreni verrà corrisposto un adeguato compenso da determinarsi di accordo con la commissione dell'ente e, in mancanza, da una commissione di arbitri nominati: uno dall'ente, l'altro dal proprietario, ed il terzo dal pretore del luogo. Gli arbitri decideranno in qualità di amichevoli compositori.

Art. 7. Per le infrazioni ai divieti, di cui al precedente art. 4, saranno applicabili pene pecuniarie da infliggersi a ciascuno dei contravventori, nella misura seguente

a) per la raccolta non autorizzata di specie vegetali, non meno di £. 50 per ciascun esemplare

b) per la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da £. 300 a £. 1000

c) per abusiva esecuzione di tagli boschivi da £. 10 a £. 100 per ogni pianta abbattuta

d) per l'esercizio abusivo di pascolo £. 5 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; £. 20 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra

e) per caccia e pesca abusiva da £. 100 a £. 1000, nel caso di solo accesso nel territorio del parco, con armi, cani o strumenti atti alla pesca od alla caccia; da £. 500 a £. 5000 se la caccia e la pesca siano state esercitate, applicabile nel massimo di £. 5000, anche se nessun capo di selvaggina sia stato abbattuto, quando trattasi di caccia all'orso od al camoscio. Queste pene si applicano a ciascuno dei partecipanti alla caccia e alla pesca e importano anche la confisca delle armi, dei cani, delle munizioni, degli strumenti e del prodotto della caccia e della pesca;

f) per accesso non autorizzato in zone riservate £. 100 a persona;

g) per riproduzioni non autorizzate di panorami, monumenti, costumi, anima- li, ecc., eseguite a mezzo di fotografia non autorizzata, £. 100 e la confisca delle riproduzioni, ovunque siano rinvenute.

Art. 8. Le contravvenzioni al presente decreto potranno essere conciliate presso l'ufficio di direzione del parco entro 15 giorni dalla notificazione del verbale al contravventore. Per la conciliazione il contravventore dovrà pagare, in ogni caso, non meno della metà del massimo della pena comminata per la infrazione commessa. Nel caso di contravvenzione per la caccia abusiva, la conciliazione non esi me dalla confisca degli animali uccisi, dei cani, delle armi e degli strumenti, a meno che il contravventore non ne paghi il prezzo equivalente. La conciliazione non è ammessa, quando si tratti di contravvenzioni previste dal codice penale o da altre leggi penali, per le quali non sia consentita l'oblazione ai sensi dell'art. 101 del codice penale. Non avvenendo entro il termine, di cui all'art. precedente, la conciliazione, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria, per l'ulteriore corso di giustizia.

Art. 10. Gli agenti scopritori di contravvenzioni a taluni dei divieti previsti negli articoli precedenti, confermate da sentenza di condanna o per le quali sia intervenuta conciliazione od oblazione, percepiranno un quarto delle pene pecuniarie o delle somme versate. In taluni casi di particolare importanza, si potrà loro attribuire anche un premio speciale.

Art. 11. È istituito in roma un ente autonomo denominato “Ente Autonomo del Parco Nazionale di Abruzzo” . Tale ente è amministrato da una commissione, nominata con nostro decreto, e così costituita

a) da uno zoologo, un botanico, un geologo e da un funzionario tecnico del l'amministrazione forestale, designato dal ministro di agricoltura

b) da un rappresentante del ministero di agricoltura

c) da un rappresentante del ministero della guerra

d) da un rappresentante del ministero della pubblica istruzione.

e) da un ingegnere del genio civile, designato dal ministero dei lavori pubblici

f) dal presidente del consorzio della condotta forestale marsicana

g) da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni provinciali di Aqui la e di Caserta

h) da un rappresentante dell'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche

i) da due rappresentanti dei comuni il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, nel perimetro del parco, scelti dal ministro di agricoltura fra i designati dai suddetti comuni, in numero di uno per ciascuno

l) da un rappresentante del touring club, un rappresentante del club alpino italiano ed un rappresentante della federazione “pro montibus”.

Art. 12. La commissione, nella prima adunanza, eleggerà nel suo seno un presidente, un vice-presidente, un segretario, ed un comitato esecutivo composto di tre membri, oltre il presidente ed il vice-presidente. I membri della commissione resteranno in carica due anni e potranno essere confermati. Il presidente rappresenta l'ente a tutti gli effetti di legge. Le funzioni del presidente, dei membri e del segretario della commissione sono gratuite.

Art. 13. Saranno determinate dal regolamento le norme relative all'assunzione e al trattamento economico del personale necessario all'amministrazione, alla sorveglianza e custodia del parco.

Art. 14. La commissione fissa le norme per la migliore conservazione e per l'ordinamento del parco; ha facoltà di imporre il pagamento di speciali diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili; compila il bilancio preventivo e provvede a quant'altro è necessario per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15. La direzione del parco sarà affidata a persona da nominarsi dalla commissione. Ai servizi forestali sarà preposto il titolare della condotta forestale marsicana, ed, in mancanza, un altro tecnico forestale. Il direttore del parco ed il tecnico forestale corrispondono con la commissione e col comitato. Essi interverranno alle adunanze della commissione e del comitato con voto consultivo. La direzione ha sede nel territorio del parco, ma in mancanza di sede adeguata, munita di collegamenti telegrafici e telefonici, e che riesca anche comoda per le popolazioni interessate, il direttore e il tecnico forestale possono essere autorizzati a risiedere a pescasseroli.

Art. 16. La sorveglianza del parco è affidata agli agenti della forza pubblica, alla regia guardia di finanza, agli agenti forestali, alle guardie comunali ed alle guardie giurate private, che potranno essere reclutate ai termini del nostro decreto 04/06/1914 n. 563.

Art. 17. Agli effetti del presente decreto, l'ente autonomo del parco nazionale di abruzzo è autorizzato ad acquistare od anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel perimetro del parco in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'ente. Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni saranno osservate le norme del- l'art. 11 della legge 02/06/1910 n. 277. Per la gestione temporanea di cui al precedente capoverso, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento, per l'esecuzione della legge, in cui sarà convertito il presente decreto.

Art. 18. Alle spese occorrenti per il parco nazionale di abruzzo sarà provveduto

a) con la somma di £. 100,000 da assegnarsi annualmente dal ministero del tesoro, la quale sarà versata alla cassa depositi e prestiti a disposizione dell'ente

b) con gli introiti dei permessi e delle concessioni, che siano rilasciati

c) coi proventi dei diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di al berghi e simili

d) coi proventi delle pene pecuniarie, delle confische, delle conciliazioni e delle oblazioni, di cui agli articoli 7 e 8, detratta la parte spettante agli agenti scopritori

e) con ogni altro contributo, dato, a qualsiasi titolo, da enti, associazioni o privati. I residui annui dello stanziamento assegnato dal ministero del tesoro resteranno a beneficio della istituzione in aumento dello stanziamento successivo.

Art. 19. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a R

oma, addì 12 luglio 1923 VITTORIO EMANUELE De Capitani - D'arzago- Oviglio- Dè Stefani. Visto, Il Guardasigilli: Oviglio.

 

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