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Legge 11/03/1988 n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 1988).

La Camera dei deputati ed il Sento della Repubblica hanno approvato;

il presidente della repubblica promulga la seguente legge:

Capo I Disposizioni di carattere finanziario

Art.1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 191.060 miliardi, comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468 - ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988, nonchè le suddette regolazioni contabili -resta fissato, in termini di competenza, in lire 249.070 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'art. 10, sesto e settimo comma, e dell'art. 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468, nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1978 n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 30.316,578 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 9.121,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

5. Gli importi previsti dal comma 4 per le Tabelle B e C e quelli corrispondenti indicati dalle medesime Tabelle per ciascuno degli anni 1989 e 1990 risultano da saldo tra gli accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno positivo contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e, comunque, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi considerati. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti ad accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, gli accantonamenti di segno positivo non contrassegnati da lettere possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, soltanto entro i limiti del saldo risultante dalla somma algebrica tra i medesimi accantonamenti positivi e negativi non contrassegnati da lettere. L'utilizzo degli accantonamenti di segno positivo che risultano in corso d'anno eccedenti rispetto a tale saldo resta subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, e comunque nei limiti delle minori spese o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle ripetute Tabelle B e C, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche. L'eventuale parte di gettito eccedente l'importo degli accantonamenti di segno negativo che risulti a seguito dell'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi è destinata soltanto alla riduzione del saldo netto da finanziare stabilito dal comma 1 del presente articolo.

6. Ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1988 e triennale 1988-1990 sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

7. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978 n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi ai capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

8. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti dall'art. 20, dodicesimo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468, per le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno l'impegnabilità di ciascuna annualità e ridotta all'anno successivo a quello di iscrizione. Trascorso tale termine le somme non impegnate sono considerate economie di bilancio.

9. Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983 n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 15 della legge 29 marzo 1983 n. 93, le regioni, le province ed i comuni, nonchè gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.

11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all'art. 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, non deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

Art. 2.

1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 10 della legge 5 agosto 1978 n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. é inoltre esclusa l'utilizzazione della facoltà prevista dal sesto e settimo comma dell'art. 10 della citata legge n. 468 del 1978 per ac cantonamenti di parte corrente salvo che per la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazioni di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo, dell'art. 1.

2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentare.

4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonchè sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, può disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste.

 

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