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Legge 10/02/1953 n. 62Costituzione e funzionamento degli organi regionali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: TitoloI Statuti regionali Art.1 - Contenuto dello Statuto Regionale. Lo Statuto Regionale deve contenere norme: 1/A sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consi glio e della Giunta Regionale; 2/A sui rapporti fra consiglio, Giunta e Presidente regionale; 3/A sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Provincie, a Co muni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato; 4/A sulla eventuale istituzione di circondari; 5/A sullo Stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione; 6/A sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi re gionali. Art. 2 -Iniziativa delle Leggi Regionali. Lo Statuto Regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle Leggi Regionali. L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun membro del Consiglio Regionale, ai consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai consigli Provinciali. II popolo esercita l'iniziativa delle Leggi Regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli. Lo Statuto Regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto. in ogni caso esso non può essere inferiore a 3000 né superiore a 15.0000. Art. 3 - Referendum abrogativo di Leggi Regionali. Lo Statuto Regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di Leggi Regionali, con le limitazioni e le modalità stabilite per il referendum abrogativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali. dei Comuni della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati. La proposta di referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Art. 4 - Referendum abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali. Lo Statuto Regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalità di cui all'articolo precedente. È escluso il referendum abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari. Art. 5 - Procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie. Lo Statuto Regionale deve contenere norme sulla revisione delle disposizioni statutarie e sulla loro abrogazione. L'iniziativa per la revisione o l'abrogazione si esercita a norma dell'art. 2. Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione dello Statuto può prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio Regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione. La revisione o l'abrogazione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto Regionale non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente. Art. 6 - Approvazione dello Statuto Regionale. Il Presidente del Consiglio Regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio Regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento. Il Parlamento, ove riscontri nello Statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio Regionale. Il rifiuto è comunicato al Presidente del Consiglio Regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio Regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto. Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto. Art. 7 - Pubblicazione dello Statuto Regionale. Lo Statuto della Regione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello Statuto nella gazzetta ufficiale della Repubblica. La legge di approvazione e il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresì nel bollettino ufficiale della Regione. Titolo II Potestà normativa della Regione Art. 8 - Potestà legislativa della Regione. La Regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio Statuto. Art. 9 - Condizioni per l'esercizio della potestà legislativa da parte della Re gione. Il Consiglio Regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'art. 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di Enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'art. 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente. Art. 10 - Adeguamento delle Leggi Regionali alle leggi della Repubblica. Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I Consigli Regionali dovranno portare alle Leggi Regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni. Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali. Art. 11 - Controllo e promulgazione delle Leggi Regionali. Il Presidente del Consiglio Regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso. Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto. Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le Leggi Regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente del- la Giunta Regionale promulga. Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula è così modificata: Il Consiglio Regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta Regionale promulga. Al testo segue la formula: la presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (indicazione della Regione ) . Le Leggi Regionali sono riprodotte nella gazzetta ufficiale della Repubblica. Art. 12 - Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali. Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell' art. 127 della Costituzione. Art. 13 - Anticipata entrata in vigore di Leggi Regionali. Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di Leggi Regionali, ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo. Titolo III Organi della Regione Capo Il Consiglio Regionale Art. 14 - Prima adunanza del Consiglio. Il Consiglio Regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta Regionale uscente almeno 5 giorni prima. La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. Idue Consiglieri più giovani fungono da segretari. Art. 15 - Primi adempimenti del Consiglio. Il Consiglio Regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due vice Presidenti e di due segretari. Alla elezione del Presidente, dei due vice Presidenti e dei due segretari del Consiglio Regionale si procede con votazioni separate. Ciascun consigliere vota un solo nome. Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della giunta, tre revisori dei conti. Ciascun consigliere volta due nomi. I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili. Art. 16 - Assegno del Presidente del Consiglio Regionale. Al Presidente del Consiglio Regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III. Art. 17 - Indennità di presenza dei Consiglieri Regionali. Ai Consiglieri Regionali per i giorni di seduta è corrisposta un'indennità di presenza fissata con legge regionale. Art. 18 - Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai Consiglieri Re gionali. Ai membri dei Consigli Regionali non possono essere attribuiti con legge del- la Regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo. Art. 19 - Adunanze del Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto Regionale. Può essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, o del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei Consiglieri in ca- Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali. rica. L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria. L'ordine del giorno del Consiglio Regionale è comunicato al Commissario del Governo. Le adunanze del Consiglio Regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento. Art. 20 - Regolamento per il Consiglio. Il Consiglio Regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno. Art. 21 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle deliberazioni. Il Consiglio Regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale. Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Spetta al Consiglio Regionale: 1/A la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonché dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione; 2/A l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo; 3/A la deliberazione dei tributi regionali; 4/A l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali; 5/A l'istituzione di Enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 6/A l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pub bliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi; 7/A la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione; 8/A ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla giunta. A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione. Capo II Il Presidente della Giunta Regionale |
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