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Legge 09/12/1986 n. 896

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

Capo I Disposizioni preliminari e programmatiche

Art. 1 - Ambito di applicazione della legge e competenze

1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967 n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità.

2. Le funzioni amministrative riguardanti le attività di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle Regioni autonome di Trento e Bolzano.

3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni.

4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.

5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.

6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

7. È esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.

8. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al Regio Decreto 29/07/1927 n. 1443.

9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale.

Art. 2 -Inventario delle risorse geotermiche

1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) predispongono l'inventario delle risorse geotermiche e presentano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un rapporto congiunto sui risultati conseguiti.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura il coordinamento delle attività svolte dagli enti di cui al comma precedente e redige, in base al rapporto presentato dagli enti stessi, una relazione con l'indicazione dei territori di interesse geotermico.

3. La relazione è trasmessa alle Regioni che provvedono ad informare i comuni interessati, i quali possono formulare eventuali osservazioni sulle risultanze dell'indagine. I Comuni tengono conto delle localizzazioni delle aree geotermiche ai fini della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento dell'inventario e, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche, anche mediante convenzioni con operatori pubblici o privati di adeguate capacità tecniche.

5. Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al comma 2 del presente articolo le Regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo e sentiti i Comuni interessati, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Legge 09/12/1986 n. 896 – Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche. Capo II Disposizioni sulla ricerca

Art. 3 - Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza

1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957 n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e per la geotermia» e previa approvazione del programma dei lavori allegato alla istanza.

2. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa zona, il permesso è rilasciato tenendo conto della garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto, della conoscenza diretta di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici dell'area richiesta, dell'ampiezza del programma di lavoro, tenuto conto della sua razionalità e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti.

3. Il permesso è accordato, a parità di condizioni, in via preferenziale all'E- NEL e all'ENL, singolarmente o in contitolarità paritetica.

4. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957 n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e delle geotermia».

5. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.

6. Resta ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

7. Sull'istanza deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero dei trasporti e della navigazione, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero quello del Ministero o dell'autorità regionale competente se l'area ricade su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della Regione.

8. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare

Art. 4 - Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrità abien tale e dell'assetto urbanistico

1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati nonché delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo comma al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dell'ambiente, alle Regioni e ai Comuni interessati per le eventuali osservazioni, che devono essere formulate entro tre mesi dalla ricezione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

3. Se il permesso di ricerca riguarda un'area caratterizzata da particolari condizioni di instabilità geostrutturali, e come tale classificata con decreto del presidente della Regione interessata, si applicano le procedure previste al successivo articolo 11.

Art. 5 - Estensione e durata del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca può coprire aree adiacenti di terra e di mare con superficie non superiore a 1.000 chilometri quadrati.

2. La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio

Art. 6 - Classificazione delle risorse

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione alle Regioni ed ai Comuni interessati curandone la pubblicazione nel Bol- Legge 09/12/1986 n. 896 – Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche. lettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. Capo III Disposizioni sulla coltivazione

Art. 7 - Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con decreto recante anche l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3. La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni di cui al comma 5 del precedente articolo 3.

Art. 8 - Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute d'interesse locale e rilasciata dal presidente della giunta regionale interessata. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente

articolo 3. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più Regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le Regioni medesime dal presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta

Art. 9 - Piccole utilizzazioni locali L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalità di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7 del precedente articolo 3.

Art. 10 - Assegnazione della concessione di coltivazione

1. Entro sei mesi dal provvedimento di cui al precedente articolo 6, comma 2, il titolare del permesso deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se trattasi risorse geotermiche di interesse locale. Trascorso tale termine, la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purché in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica. La concessione è accordata, a parità di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarità paritetica. La concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni, e può essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno

 

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