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Legge 09/03/2006 n. 80Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10/01/2006 n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 10/01/2006 n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006 n. All'articolo 1: al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" al comma 3, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse; i commi 4 e 5 sono soppressi; al comma 6, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi; i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi. Gli articoli 2 e 3 sono soppressi. Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente: "Art. 3-bis - Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23/12/2005 n. 266). - 1. All'articolo 1 della legge 23/12/2005 n. 266, il comma 137 è sostituito dal seguente: "137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18/04/1986 n. 121, è abrogato". 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri". All'articolo 4, al comma 2: dopo il capoverso 1-bis, è inserito il seguente: "1bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali"; al capoverso 1-ter, dopo le parole: "Ministero dell'economia" sono inserite le seguenti: "e del- le finanze". All'articolo 5, al comma 1, le parole: ", senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente: "Art. 5-bis - Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le orga nizzazioni non lucrative di utilità sociale 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica". All'articolo 6: al comma 3, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: "o ingravescenti" sono inserite le seguenti: ", inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,"; è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15/10/1990 n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 05/02/1992 n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15/10/1990 n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti". L'articolo 8 è soppresso. All'articolo 9, al comma 1, le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". L'articolo 10 è soppresso. All'articolo 11, al comma 1, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti". Gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono soppressi. All'articolo 17, al comma 1, le parole: "è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate" sono sostituite dalle seguenti: "può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilan cio dello Stato" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)" . All'articolo 18: al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14/01/1994 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/03/1994 n. 153" al comma 4, le parole: "Dalla presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalle disposizioni del presente articolo" e le parole: "non derivano nuovi maggiori oneri" sono sostituite dalle seguenti: "non devono derivare nuovi maggiori oneri" . Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono soppressi. All'articolo 29, al comma 1, la lettera a) è soppressa. Gli articoli 32, 33 e 34 sono soppressi. Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti: "Art. 34-bis - Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 08/07/2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 08/08/2002 n. 178 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 08/07/2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 08/08/2002 n. 178, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere". Art. 34-ter - Utilizzazione di somme 1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27/12/2002 n. 289, e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16/10/2003 n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unità previsionale di base 4.2.3.28 "Fondo per l'innovazione tecnologica", non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Art. 34-quater - Tutela del risparmio 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28/12/2005 n. 262, si applicano a decorrere dal 17/05/2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). 2. All'articolo 42 della legge 28/12/2005 n. 262, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa". Art. 34-quinquies - Disposizioni di semplificazione in materia edilizia 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19/04/1994 n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonchè le relative modalità di interscambio. 2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni a) al primo comma dell'articolo 28 del R.D.L. 13/04/1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/1939 n. 1249, le parole: "il 31 gennaio dell'anno successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento" b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del R.D.L. 13/04/1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/1939 n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. Art. 34-sexies - Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo |
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