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Legge 09/03/2001 n. 59(G.U. n. 66 del 20 marzo 2001) "Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della Città di Lecce" Art. 1. 1. Il patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della Città di Lecce è di interesse nazionale. Art. 2. 1. Per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio di cui all’articolo 1, il comune di Lecce, di intesa con le competenti soprintendenze e sentita la commissione per i beni e le attività culturali prevista dall’articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce le proposte di intervento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il piano triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno specifico piano finanziario, indicandone strumenti e procedure attuative, e determinando gli interventi di competenza delle diverse amministrazioni. 2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1. Art. 3. 1. L’università di Lecce, di intesa con il Comune di Lecce e con l’Istituto centrale per il restauro, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, nonchè con istituti statali di istruzione secondaria superiore, promuove studi, attività di ricerca, di formazione e aggiornamento, nonchè di laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di restauro, di tutela e di conservazione previsti dal piano di cui all’articolo 2. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse finanziarie messe a disposizione dall’università di Lecce, dal comune di Lecce e dall’Istituto centrale per il restauro. Art. 4. 1. L’approvazione del piano di cui all’articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano stesso. 2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità cessano nel caso in cui le opere non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di approvazione o aggiornamento del piano di cui all’articolo 2. Art. 5. 1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Lecce è autorizzato ad effettuare. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 6. 1. La Regione Puglia, la Provincia di Lecce e il Comune di Lecce possono integrare le risorse finanziarie messe a disposizione con la presente Legge al fine di concorrere alla realizzazione del piano di interventi di cui all’articolo 2, anche mediante un accordo di programma con il Ministero per i beni e le attività culturali.
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