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Legge 07/11/2002 n. 248(GU n. 261 del 7-11-2002) Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del Codice di Procedura Penale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 45. - (Casi di rimessione). 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11". 2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 47. - (Effetti della richiesta). 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. 2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il Decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile. 3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304". 3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 48 - (Decisione) 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. 3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro". 4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purchè fondata su elementi nuovi. 3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta". 5. La presente Legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della Legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale. 6. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori Preparatori Senato della Repubblica (atto n. 1578): Presentato dal sen. Cirami il 9 luglio 2002. Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 luglio 2002 con parere della commissione 1a. Esaminato dalla 2a commissione il 18, 24, 25, 29, 30, 31 luglio 2002. Esaminato in aula ed approvato il 1 agosto 2002. Camera dei deputati (atto n. 3102): Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 3 settembre 2002. Esaminato dalle commissioni riunite I e II, in sede referente, il 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 settembre 2002. Relazione presentata il 23 settembre 2002 (atto n. 3102/A relatori on. Anedda e on. Bertolini) Esaminato in aula il 25, 26 settembre 2002 ed approvato, con modificazioni, il 10 ottobre 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1578-B): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 ottobre 2002 con parere della commissione 1a. Esaminato dalla 2a commissione in sede referente il 15, 16, 17, 21, 22 ottobre 2002. Esaminato in aula il 23 ottobre 2002 ed approvato, con modificazioni, il 24 ottobre 2002. Camera dei deputati (atto n. 3102-B): Assegnato alle commissioni riunite (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 25 ottobre 2002. Esaminato dalle commissioni riunite I e II il 28, 29 ottobre 2002. Esaminato in aula il 30 ottobre 2002 ed approvato il 5 novembre 2002. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dellart. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. -Si riporta il testo degli articoli 610, 303, e 304 del codice di procedura penale: "Art. 610 (Atti preliminari). 1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'art. 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte. 1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni. 3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione. 4. 5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.". "Art. 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare). 1. La custodia cautelare perde efficacia quando a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la Legge sta bilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la Legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3); 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la Legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la Legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la Legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la Legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la Legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; 3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442: |
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