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Legge 06/05/2002 n. 82

(GU n. 105 del 7-5-2002)

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 7 marzo 2002,

n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Decreto-Legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione, è convertito in Legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente Legge.

2. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 maggio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori

-Senato della Repubblica (atto n. 1214): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'ambiente e territorio (Matteoli) l'8 marzo 2002.

- Assegnato alla 13a commissione (Ambiente), in sede referente, l'11 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1a, 10a, 11a, 12a, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

- Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 marzo 2002.

-Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il 19 e 27 marzo 2002.

-Esaminato in aula il 9 aprile 2002 ed approvato il 10 aprile 2002.

-Camera dei deputati (atto n. 2628): Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 12 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, X, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

-Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 17 aprile 2002.

-Esaminato in aula il 19, 22 aprile 2002 ed approvato il 23 aprile 2002.

-Avvertenza: Il Decreto-Legge 7 marzo 2002, n. 22, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002.

- A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

- Il testo del Decreto-Legge coordinato con la Legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 74. Modificazioni apportate in sede di conversione Al Decreto-Legge 7 marzo 2002, n. 22 All’articolo 1, comma 1, lettera b), nella lettera f-quater) richiamata, le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: <> . All’articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. in deroga a quanto previsto all’allegato 3 parte B, punto B4, del Decreto del Ministero dell’Ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l’uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia>>.

 

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