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Legge 05/07/1928 n. 1760
art. Al netto dello stanziamento annuo di £. 1,000,000 per contributi relativi ai mutui per costruzione di fabbricati rurali di cui all'ultima parte del comma 2/a del presente articolo.
Art. 23. Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario ai sensi del presente decreto ed il consorzio nazionale per il credito agrario sono sottoposti alla vigilanza del ministero dell'economia nazionale, che la eserciterà nei modi che saranno stabiliti nelle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. La vigilanza sulle casse comunali di credito agrario può essere dal ministero delegata agli istituti regionali indicati nell'art. 14. Qualora il ministero ritenga che una cassa comunale non possa utilmente funzionare, può affidare la gestione all'istituto regionale autorizzato ad ope- rare nel comune in cui trovasi la cassa ai sensi del ricordato art. 14 del presente decreto.
Art. 24. All'esercizio delle funzioni attualmente demandate agli istituti di credito agrario dell'italia meridionale continentale e della sardegna continueranno a provvedere i consigli di amministrazione in carica ed i rispettivi organi amministrativi fin quando la gestione non possa esserne assunta dalla sezione di credito agrario del banco di napoli e dall'istituto di credito agrario per la sardegna. Salvo diversa disposizione, da adottarsi con decreto del ministro per l'economia nazionale, l'istituto di credito agrario per l'italia centrale continuerà ad operare in provincia di grosseto e potrà partecipare all'istituto federale di credito agrario per la toscana previsto al n. 6 dell'art. 14 del presente decreto.
Art. 25. Il presente decreto si applica anche nei territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920 n. 1322, 19 dicembre 1920 n. 1778 e con il regio decretolegge 22 febbraio 1924, numero 211. Qualora nel presente decreto sia fatto riferimento, in materia civile, commerciale, penale e processuale, a disposizione vigenti nel regno e non ancora estese ai territori annessi, si intendono richiamate le corrispondenti o analoghe disposizioni del cessato regime che vigono nei territori medesimi. È data facoltà al governo del re di provvedere con decreto reale, promosso dal ministro per l'economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze, alla emanazione di norme interpretative,regolamentari e transitorie che possano eventualmente essere necessarie per l'applicazione del presente decreto nei territori annessi.
Art. 26. Sono abrogati il testo unico 9 aprile 1922 n. 932, e qualsiasi altra disposizione di carattere legislativo in materia di credito agrario, che contrasti con le disposizioni del presente decreto o non sia da questo esplicitamente o implicitamente richiamata. Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto testo unico rimangono in vigore nei confronti del consorzio nazionale per il credito agrario, degli istituti indicati all'art. 14 e delle casse comunali di credito agrario. Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato a dettare, di concerto con il ministro per le finanze, le norme per l'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a San Rossore, addì 5 luglio 1928 Vittorio Emanuele Belluzzo - Rocco - Volpi. Visto, il guardasigilli: Rocco.
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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