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Legge 05/01/1939 n. 8

Conversione in legge dal Regio Decreto Legge 07/09/1938 n. 1696, col qua- le sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie

Art.1. L'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, di sciovie e di altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie sono concessi o autorizzati dal Ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle ferrovie, tranvie e automobili) . La concessione, alla quale può farsi luogo quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, è accordata con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentita la re- ale commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con Regio Decreto 17/01/1926. La concessione stessa ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. L'autorizzazione è accordata dal Ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle ferrovie, tranvie e automobili) per la durata di una stagione, salvo eventuale rinnovo, di stagione in stagione.

Art. 2. Per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica il Ministro per le comunicazioni può dichiarare la pubblica utilità dell'opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della Legge 23/06/1927 n. 1110, sulle funivie. Negli altri casi il richiedente deve dimostrare di avere la proprietà dei suoli all'uopo occorrenti o di poter liberamente disporre di essi per l'impianto e l'esercizio per tutta la durata della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 3. Il Ministro per le comunicazioni stabilisce con propri decreti le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei mezzi di trasporto di cui al presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 del Regio Decreto 08/12/1933 n. 1740.

Art. 4. Le modalità di esercizio, le tariffe e gli orari sono soggetti alla preventiva approvazione del Ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle fer rovie, tranvie e automobili) e non possono essere successivamente variati senza l'autorizzazione del Ministero medesimo.

Art. 5. Gli esercenti sono tenuti a versare allo Stato, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, un contributo annuo o stagionale, che sarà fissato con l'atto di concessione o di autorizzazione.

Art. 6. Il Ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle ferrovie, tranvie automobili) può far sospendere l'esercizio in qualsiasi momento, per ragione di incolumità pubblica.

Art. 7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti dei mezzi di trasporto di cui all'art. 1, già in esercizio, devono richiedere la concessione o l'autorizzazione governativa in base alle norme di cui ai precedenti

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