Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 03/08/1998 n. 267

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998

n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il presidente della repubblica promulga la seguente legge:

Art.1

1. Il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 agosto 1998 SCALFARO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Visto, il Guardasigilli: Flick Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in corsivo)

Art.1 -Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio

1. Entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17, per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.

2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavo- ri pubblici e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992 n. 225. Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma. 2-bis. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonchè della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, le università e gli istituti di ricerca nonchè gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali.

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. ,112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

5. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, determinando altresì un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali. 5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la giunta regionale dispone la revoca della concessione".

Art. 2 -Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorsi i predetti termini, il Con- siglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato, da destinare con priorità alle autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale e per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma e di cui al comma 1. Nel limite della disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite massimo complessivo di trenta unità. 3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale inquadrato, di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493.

4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993 n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità

 

Pagina 1/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional