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Legge 03/04/1926 n. 686

(abrogata dal D.P.R. 327/2001)

Trasferimento all'autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.

(estratto)

Art. 1 La competenza ad ordinare lo svincolo delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, attribuita al prefetto dall'art.55 della legge 25/06/1865 n. 2359 , e da ogni altra legge, è devoluta al pretore o al tribuna- le competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi il fondo espropriato. Lo svincolo è disposto, su richiesta di una delle parti interessate, con decreto del pretore, ovvero del tribunale in camera di consiglio senza obbligo di assistenza di avvocato o procuratore. Quando il valore del deposito non superi le lire 50000 (Limite elevato dalla legge 06/08/1966 n. 632) e l'intestatario fornisca idonea malleveria, il pretore può decretare lo svincolo, ancorché non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato. E' parimenti devoluta al pretore od al tribunale, come sopra competente, la facoltà attribuita al prefetto dagli artt. 30 e 48 della citata legge 25/06/1865 n. 2359 di autorizzare il pagamento diretto della indennità di espropriazione. Insieme con la domanda di svincolo, ai sensi dell'art.55 della stessa legge deve essere presentato al pretore od al tribunale competente un certificato della prefettura attestante che non è stato ad essa notificato alcun atto di opposizione. I decreti del pretore e del tribunale, emessi a norma del presente articolo, non sono soggetti alle speciali tasse di bollo per i provvedimenti di giurisdizione volontaria.

Art. 2 Per i comuni danneggiati dal terremoto del 28/12/1908 e per gli altri ai quali sieno applicabili, rimangono in vigore le disposizioni degli artt. 180 e 184 del testo unico 19/08/1917 n. 1399, modificato dal decreto legge luogotenenziale 17/11/1918 n. 1922, e dal Regio decreto legge 19/09/1920 n. 1413, ma la competenza attribuita negli articoli stessi al prefetto ed al consiglio di prefet tura è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, a norma dell'art.1 della presente legge.

Art. 3 Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

 

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