Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 02/02/1960 n. 68

(G.U. n. 52 del 1-03-1960) "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici".

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1 Sono organici cartografici dello Stato:

-l'Istituto geografico militare;

-l'Istituto idrografico della Marina;

- la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica; l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali; il Servizio geologico. La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali. Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute. Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.

Art. 2 Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonché i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici. Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura. Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi. LEGGE 2-02-1960 N. 68 - Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato.

Art. 3 Nelle province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purché, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

Art. 4 Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscono una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio. La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzare a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento. Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata. Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, nulla è innovato circa la facoltà attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con Regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

Art. 5 Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'art. 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, è necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare. È comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 6 I fogli di mappa e le carte catastali che contengono particolari topografici dei quali sono vietate la riproduzione e divulgazione e quelli relativi alle zone dichiarate dal Ministero della difesa di particolare importanza ai fini della difesa nazionale, non possono essere esposti alla pubblica consultazione. Le riproduzioni dei suddetti fogli e carte catastali e gli estratti dei medesimi possono essere rilasciati a privati solo se redatti dai competenti uffici erariali e quando riguardino tipi di frazionamento conseguenti a domanda scritta di voltura.

Art. 7 Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo art. 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo. Tuttavia, allorché trattasi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazione ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzioni di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattasi di rilevamenti per costruzioni di aeroporti privati. Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.

Art. 8 I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla Legge 1 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia. I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonché i Consorzi autonomi dei porti. LEGGE 2-02-1960 N. 68 - Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato.

Art. 9 Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, l'autorità militare ha facoltà di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano accorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

Art. 10 È fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nel primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

Art. 11 I rilevamenti aerofotografici, aereocinematografici ed aerofotogrammetrici saranno regolati da apposita Legge.

Art. 12 Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.

Art. 13 Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa.

Art. 14 Le infrazioni alla presente Legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, delle lastre fotografiche, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore. Il Presidente della Repubblica

-Visto l'art. 5, secondo comma, della Legge 2 febbraio 1960, n. 68, concernente norme sulla cartografia ufficiale;

-Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze: Decreta

Articolo unico I particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è comunque vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante o piani, ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali in libero commercio, sono i seguenti: edifici, costruzioni, depositi, piste, installazioni di ogni tipo ed in genere tutto ciò che si contiene entro il perimetro di aree occupate dalle opere militari o da quelle civili che presentano preminente interesse militare, di cui alla elencazione che se gue, ivi comprese, quanto alle aree occupate da opere militari, le linee di confine con aree di proprietà di terzi, fatta eccezione per quelle linee di confine che - rappresentando anche limiti di foglio catastale

- compaiono a questo solo titolo nel foglio immediatamente adiacente a quello contenente l'opera militare:

1) opere di fortificazione attive o di previsto ripristino, compresi gli elementi topografici che ne possono facilitare l'individuazione quali: impianti di rifornimento ed in genere le strutture indispensabili per la funzionalità delle opere (linee elettriche, teleferiche, acquedotti, ecc.) nonché le vie d'accesso, queste ultime, limitatamente ai tratti che si sviluppano nell'elemento cartografico (foglio, tavoletta, piano, mappa, ecc.) interessato all'opera alla quale esse adducono;

2) aeroporti ed idroscali militari non aperti al traffico civile ed al turismo aereo; LEGGE 2-02-1960 N. 68 - Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato: Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Articolo 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio

3) strade militari e tronchi ferroviari non aperti al transito civile, limitatamente ai tratti che si sviluppano nell'elemento cartografico (foglio, tavoletta, piano, mappa, ecc.) interessato ai terminali di dette strade militari e tronchi ferroviari;

4) installazioni militari interrate e depositi militari interrati;

5) installazioni e depositi civili, interrati e sottomarini dislocati fuori dei centri abitati, di preminente importanza nel contesto della difesa nazionale, destinati ad alimentare, in situazioni di emergenza, l'organizzazione difensiva nazionale, militare e civile;

6) depositi di scorte militari, in superficie, dislocati fuori dai centri abitati;

7) impianti radioelettrici di qualunque genere, di esclusivo interesse militare, dei quali potranno essere rappresentate solo le antenne di altezza superiore ai 30 metri.

8) fondali inferiori ai metri 2, al di fuori dei porti e non costituenti pericolo alla navigazione;

9) toponimi e segni convenzionali degli immobili militari e delle installazioni militari, dislocati fuori dei centri abitati, fatta eccezione di quelli relativi ad immobili, ad installazioni militari in cui si svolgono servizi interessanti direttamente anche esigenze della vita civile;

10) toponimi e segni convenzionali delle installazioni civili che adempiono determinati compiti a beneficio della collettività e di quelle relative alla produzione industriale, dislocate fuori dai centri abitati e destinate ad alimentare, in situazioni d'emergenza, la organizzazione della difesa nazionale, militare e civile;

11) topografia interna degli immobili militari e delle installazioni militari, fatta eccezione delle linee di costa naturale o artificiale. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Data a Roma, addì 14giugno 1968 SARAGAT Tremelloni - Preti 1896, riveduta a Berna il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio e a Parigi il 24 luglio 1971.

 

Pagina 1/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional