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Legge 01/08/2002 n. 166

(GU n. 181 del 3-8-2002- Suppl. Ordinario n.158)

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1. (Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT)

1. Per le finalitā indicate al comma 3 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando prioritā alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalitā, del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, č autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Č facoltā del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle societā private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all'articolo 5 della Legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilitā sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalitā ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Per le finalitā di cui al presente comma, č istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalitā di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Avvertenza:

-Il testo delle note qui pubblicato č stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge modificate o alle quali č operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1:

- Il testo del comma 3, dell'art. 10, del Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" č il seguente: "3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puō affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonchč per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.".

-Il testo dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" č il seguente:

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con Decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalitā programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonchč della continuitā dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.".

-Il testo dell'art. 5 della Legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni recante: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" č il seguente: "Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato č istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco č subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, dei seguenti requisiti

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietā resa dal legale rappresentante dell'asso ciazione con le modalitā di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilitā delle associazioni non riconosciute

e) svolgimento di un'attivitā continuativa nei tre anni precedenti

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivitā dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti č preclusa ogni attivitā di promozione o pubblicitā commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonchč con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietā resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalitā di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 . 5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.". Il testo dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 226 recante "Leggequadro sul volontariato" č il seguente: "Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri č condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchč per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivitā di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione č ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale č appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalitā e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti".

-Il testo dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivitā di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" č il seguente: "Art. 17 (Regolamenti).

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchč dei regolamenti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale

 

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